L'Art bonus

<br>L’Art bonus è un’agevolazione fiscale della quale possono usufruire cittadini, enti e imprese che sostengono, attraverso erogazioni liberali in denaro, il patrimonio culturale italiano.
L’Art bonus non è applicabile alle erogazioni liberali effettuate a favore di beni culturali appartenenti a persone giuridiche private senza fine di lucro, ivi compresi gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti. Il DECRETO-LEGGE 17 ottobre 2016, n. 189 “Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016”, prevede però una deroga per gli immobili di interesse culturale dedicati al culto situati nei comuni colpiti dal terremoto per le donazioni in favore della ricostruzione/restauro dei suddetti edifici sarà riconosciuto il credito d’imposta.

L’Art bonus consiste in un credito d’imposta, pari al 65% delle erogazioni liberali in denaro effettuate entro i seguenti limiti:

15% del reddito imponibile, per le persone fisiche e gli enti che non svolgono attività commerciale
5xmille dei ricavi, per i titolari di reddito d’impresa.

Il credito d’imposta spettante deve essere ripartito in 3 quote annuali di pari importo e deve essere utilizzato in compensazione delle imposte dovute.

Per i soggetti titolari di reddito d’impresa il credito d’imposta è utilizzabile in compensazione:

mediante il modello F24, ai sensi dell’art. 17 del D.Lgs. 241/97;
a scomputo dei versamenti dovuti. Inoltre:
l’utilizzo in compensazione, che può avvenire nei limiti di un terzo della quota maturata, decorrerà dal 1° giorno del periodo d’imposta successivo a quello di effettuazione delle erogazioni liberali;
la quota corrispondente ad un terzo del credito d’imposta maturato costituisce, per ciascuno dei tre periodi d’imposta di utilizzo in compensazione, il limite massimo di fruibilità del credito;
in caso di mancato utilizzo in tutto o in parte di tale importo nei predetti limiti, l’ammontare residuo potrà essere utilizzato nel corso dei periodi d’imposta successivi, secondo le modalità proprie del credito.

Le persone fisiche e gli enti che non esercitano attività commerciali, invece, fruiscono del credito d’imposta nella dichiarazione dei redditi. Più precisamente:

tali soggetti iniziano a fruire della prima quota annuale del credito d’imposta (nella misura di un terzo dell’importo maturato) nella dichiarazione dei redditi relativa all’anno in cui è stata effettuata l’erogazione liberale, ai fini del versamento delle imposte sui redditi;
la quota annuale non utilizzata può essere riportata in avanti nelle dichiarazioni dei periodi d’imposta successivi, senza alcun limite temporale.

Per usufruire del bonus il pagamento delle erogazioni va fatto attraverso banca, posta, carte di credito, carte di debito e prepagate, assegni bancari e circolari.
Maggiori informazioni sono disponibili sul sito internet del MiBACT (Ministero per i beni e le attività culturali e del turismo).