14 Dic Attività degli osservatori provinciali permanenti sulla cooperazione e contrasto alle cooperative "spurie"
<br>Gli Osservatori provinciali permanenti sulla Cooperazione nascono nel 2007, a seguito della sottoscrizione del Protocollo sulla Cooperazione tra Ministero del Lavoro e delle politiche Sociali e il Ministero dello Sviluppo Economico con le Centrali Cooperative (Confcooperative, A.G.C.I. e Legacoop) e le Organizzazioni Sindacali dei Lavoratori più rappresentative a livello nazionale (C.G.I.L., C.I.S.L. e U.I.L.).
Successivamente con circolare n. 25/SEGR/0013075 del 12.10.2007, diretta alle proprie Direzioni Regionali e Provinciali, il Ministero del Lavoro ha previsto, presso ogni Direzione Provinciale, la costituzione di Osservatori composti da membri designati dalle Organizzazioni firmatarie del Protocollo, nonché da rappresentanti dell’INPS e dell’INAIL.
Obiettivo prioritario del Ministero del lavoro è stato quello di garantire l’uniformità operativa degli Osservatori su tutto il territorio nazionale e potenziare l’efficacia dell’attività svolta dagli stessi.
Efficacia dell’attività svolta dagli Osservatori
I Consessi sono volti ad assicurare una specifica attività di monitoraggio sia sotto il profilo di una corretta applicazione della Legge 142/2001 sia nell’ottica di interventi mirati al riscontro delle reali condizioni di lavoro di soci lavoratori e lavoratori dipendenti. Gli Osservatori rappresentano altresì un’occasione di confronto con le parti sociali, volta ad individuare le necessarie iniziative ispettive, finalizzate al contrasto di fenomeni elusivi degli obblighi retributivi e contributivi e delle corrette modalità di instaurazione e di gestione dei rapporti di lavoro anche in relazione alle specifiche politiche e problematiche strutturali proprie del singolo ambito economico regionale.
Gli Osservatori forniscono il loro supporto orientando l’attività di vigilanza e, pertanto, devono essere convocati almeno una volta ogni tre mesi; al fine della validità della riunione devono essere presenti un membro dei rappresentanti delle centrali cooperative e un membro che rappresenti le organizzazioni sindacali dei lavoratori.
L’efficace orientamento dell’attività di vigilanza si avvale altresì della possibilità di consultazione dell’Albo Nazionale delle Cooperative messo a disposizione del Ministero dello Sviluppo Economico dal quale è possibile ricavare l’elenco delle Cooperative iscritte.
La finalità primaria degli Osservatori è l’orientamento dell’attività ispettiva(1): i Presidenti, infatti, devono raccogliere le segnalazioni dei rappresentanti delle Parti sociali presenti alle riunioni, i quali potrebbero essere a conoscenza di situazioni di illegalità nell’ambito di cooperative operanti nelle province di competenza. I Presidenti degli Osservatori sono tenuti a convocare riunioni, oltre che a cadenza trimestrale, ogni qualvolta pervenga specifica richiesta sottoscritta da almeno un componente delle Parti sociali.
Criticità e obiettivi
Una delle criticità emerse durante l’esame dei Regolamenti ex art. 6 L. 142/01, depositati presso le Direzioni territoriali del lavoro, è la corretta indicazione dei C.C.N.L. applicabili nei confronti dei soci lavoratori; gli obiettivi fissati dalla Direzione generale per l’attività ispettiva, infatti, sono:
contrastare l’impiego irregolare di manodopera con l’evidente finalità di perseguire qualsiasi forma di sfruttamento dell’attività lavorativa;
scongiurare i fenomeni di dumping sociale e contrattuale derivanti dalla scorretta applicazione delle norme in materia di cooperazione e delle clausole previste dai C.C.N.L.;
verificare, in presenza di più contratti collettivi nazionali nello stesso settore merceologico, l’applicazione dei trattamenti economici previsti dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative, come previsto dall’art. 7, comma 4 della legge 31/2008, in relazione alle tipologie dei rapporti di lavoro instaurati secondo il Regolamento ex art. 6, comma 1, lett. a) della legge 142/01.
Nell’ipotesi in cui non sia stato erogato il trattamento economico previsto dalla contrattazione collettiva, gli Ispettori dovranno procedere al recupero delle differenze retributive mediante l’adozione di diffida accertativa per crediti patrimoniali di cui all’art. 12 D.Lgs 124/04.
L’istituzione degli Osservatori sulla Cooperazione risponde, quindi, alla necessità di realizzare un intervento efficace a contrastare il fenomeno delle cooperative spurie e le eventuali elusioni delle normative, con particolare riferimento alla corretta instaurazione dei rapporti di lavoro e ai trattamenti contributivi e retributivi che spettano ai soci lavoratori e ai dipendenti della cooperativa.
Il Decreto legislativo n. 149/2015 ha attribuito all’Ispettorato Nazionale del Lavoro la competenza di svolgere le attività ispettive già esercitate dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, dall’INPS e dall’INAIL. L’Ispettorato esercita e coordina sul territorio nazionale la funzione di Vigilanza in materia di lavoro, contribuzione, assicurazione obbligatoria e di legislazione sociale e, pertanto, anche l’attività degli Osservatori Permanenti sulla cooperazione viene svolta presso le sedi degli Ispettorati Territoriali, dove le Cooperative hanno l’obbligo di depositare i Regolamenti.
Note:
(1) Nota Direzione Generale per l’attività ispettiva del 6.3.2012
* Le considerazioni sono frutto esclusivo del pensiero dell’autore e non hanno carattere in alcun modo impegnativo per l’Amministrazione di appartenenza.