Obblighi di conservazione delle dichiarazioni fiscali: i chiarimenti dell’Agenzia Entrate

Con la Risposta n. 518 del 12 dicembre l’Agenzia delle Entrate chiarisce che la dichiarazione, trasmessa telematicamente all’Agenzia stessa dall’intermediario, può essere messa a disposizione del contribuente su una piattaforma internet o inviata al suo indirizzo di posta elettronica, ordinaria o certificata, previa “specifica richiesta” sottoscritta dal contribuente stesso.

Inoltre, precisano le entrate, la scelta fra l’invio per posta elettronica ordinaria o certificata può essere lasciata alla libera determinazione delle parti.

Una volta ricevuta la dichiarazione, qualora il contribuente intenda stamparla, firmarla e conservarla su supporto analogico, la stessa può, comunque, essere conservata anche in modalità elettronica senza applicare le regole specifiche del C.A.D., ma deve essere esibita esclusivamente su supporto analogico con sottoscrizione autografa.

Nel caso in cui, invece, il contribuente intenda conservare la dichiarazione esclusivamente in formato digitale, trattandosi di documento fiscalmente rilevante, devono essere applicare le regole del C.A.D., ossia i prescritti requisiti di sicurezza, integrità e immodificabilità del documento devono essere garantiti dalla firma digitale o da un altro tipo di firma elettronica qualificata o una firma elettronica avanzata, apposta dal contribuente stesso.