17 Dic Una Guida per chi riceve comunicazioni di irregolarità
<br>L’Agenzia Entrate ha pubblicato sul suo sito internet la guida COMUNICAZIONI SUI CONTROLLI DELLE DICHIARAZIONI.
La guida mette in rilievo le modalità da seguire sia nel caso in cui il contribuente condivida le contestazioni contenute nella comunicazione di irregolarità, sia quando non è d’accordo con quanto riportato nell’avviso.
Ricordiamo che nel caso di comunicazioni relative ai controlli automatici, il contribuente può regolarizzare la propria posizione versando, entro 30 giorni dal ricevimento dell’avviso, l’imposta dovuta, gli interessi e una sanzione del 10%, invece di quella ordinaria del 30% che gli verrebbe richiesta con la cartella di pagamento. Nel caso di comunicazioni di irregolarità relative ai controlli formali, oltre a imposta e interessi è dovuta una sanzione del 20%, cioè ridotta a 2/3 di quella ordinaria.
Alle comunicazioni di irregolarità può aggiungersi quella relativa alla liquidazione delle imposte sui redditi soggetti a tassazione separata; in questi casi il contribuente riceve, mediante raccomandata con ricevuta di ritorno, una comunicazione contenente la richiesta di pagamento senza sanzioni e interessi.
La guida descrive anche come dilazionare il debito tributario riportato nella comunicazione. Sono possibili al massimo otto rate trimestrali per importi fino a 5mila euro; la rateazione sale fino a venti rate trimestrali per importi superiori ai 5mila euro.
Si decade dalla rateazione quando non si paga la prima rata entro il termine indicato nell’avviso oppure, per quanto riguarda la rata diversa dalla prima, se non paga entro la scadenza di quella successiva. Dal 2015 non è più prevista decadenza dalla rateizzazione in caso di lieve inadempimento dovuto a insufficiente versamento della rata per una frazione non superiore al 3% e, in ogni caso, non maggiore di 10mila euro. Allo stesso modo non viene meno la possibilità di rateizzare per un lieve ritardo, ossia un versamento non superiore a sette giorni, nel caso della prima rata, o entro il termine di pagamento della rata successiva, per le rate dalla seconda in poi.
Le comunicazioni di irregolarità non sono dei veri e propri atti impositivi e quindi non possono essere impugnate dinanzi alle Commissioni tributarie.
Per fornire elementi diversi e in contrasto con quanto riportato nella comunicazione, il contribuente può però rivolgersi:
a un qualsiasi ufficio dell’Agenzia in caso di controllo automatizzato
all’ufficio di competenza che l’ha inviata in caso di controllo formale.