Quando e come applicare la marca da bollo in fattura (agg. 2020)

<br>L’articolo 13, n. 1, della tariffa allegato A, parte I, annessa al DPR 26 ottobre 1972, n. 642, prevede l’applicazione dell’imposta di bollo nella misura di euro 2,00 su ogni esemplare di “Fatture, note, conti e simili documenti, recanti addebitamenti o accreditamenti, anche non sottoscritti, ma spediti o consegnati pure tramite terzi; ricevute e quietanze rilasciate dal creditore, o da altri per suo conto, a liberazione totale o parziale di una obbligazione pecuniaria” deve essere apposta la marca da bollo di 2,00 euro.
Sono generalmente esenti dall’imposta di bollo le fatture, le ricevute, le quietanze, le note, i conti, le lettere ed altri documenti di accreditamento e di addebitamento riguardanti il pagamento di corrispettivi di operazioni assoggettate ad IVA.
L’imposta non è dovuta quando la somma non supera 77,47 euro (ex L. 150.000). Se la fattura evidenzia contemporaneamente importi soggetti ad IVA e importi non soggetti, qualora questi ultimi siano di importo superiore a € 77,47 è dovuta l’imposta di bollo (C.M. 2.01.1984, n. 301333 e Ris. Ag. Entrate 3.07.2001, n. 98).
La tabella che segue riporta le principali fattispecie di applicazione (o meno) dell’imposta di bollo (D.P.R. del 26/10/1972 n. 642, e successive modifiche) in caso di emissione di fattura:

Classificazione
Fattispecie
Norma IVA
Per importi > € 77,47

Imponibili
Aliquota zero
Art. 74 co. 7 e 8 DPR 633/72
Non soggetto a bollo

Imponibili
Altre aliquote
 
Non soggetto a bollo

Esenti
 
Art. 10 DPR 633/72
Imposta di bollo € 2,00

Non imponibili
Esportazioni e servizi internazionali
Art. 8, 8bis e 9DPR 633/72
Non soggetto a bollo

Non imponibili
Cessioni intraUE
Art. 41, 42 e 58 D.L. 331/1993
Non soggetto a bollo

Non imponibili
Esportatori abituali
Art. 8 lett. c) DPR 633/72
Imposta di bollo € 2,00

Non imponibili
Altre assimilate
Art. 72 DPR 633/72
Imposta di bollo € 2,00

Reverse charge
 
Art. 17, comma 5 e 6 e Art. 17ter DPR 633/72
Non soggetto a bollo

Reverse charge
 
Art. 46 D.L. 331/1993
Non soggetto a bollo

Fuori campo IVA
 
Artt. 2, 3, 4, 5, 7 e 15 DPR 633/72
Imposta di bollo € 2,00

Fuori campo IVA
Regime minimi
 
Imposta di bollo € 2,00

Fuori campo IVA
Regime forfettario
 
Imposta di bollo € 2,00

Fuori campo IVA
Compenso occasionale
 
Imposta di bollo € 2,00

Dal 1° gennaio 2019, il pagamento dell’imposta di bollo relativa alle fatture elettroniche emesse in ciascun trimestre solare deve essere effettuato entro il giorno 20 del primo mese successivo.
Ogni soggetto passivo Iva, all’interno dell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate, trova indicato l’ammontare dell’imposta dovuta sulla base dei dati presenti nelle fatture elettroniche correttamente elaborate e non scartate dal Sistema di interscambio.
Il Decreto-legge n. 124/2019 ha modificato la scadenza per il pagamento dei bolli virtuali sulle fatture elettroniche prevedendo un pagamento semestrale se l’importo dovuto risulta inferiore a mille euro.