Conversione del D.L. 124: stretta sulle compensazioni ma con maggior tempestività da parte dell'Agenzia delle Entrate?

<br>La conversione in Legge del D.L. 124/2019 conferma che i crediti IRPEF-IRES-IRAP di importo superiore ai 5.000 euro (da vedere poi se sottoposti a visto di conformità, se non sottoposti a visto secondo il punteggio ISA di quale anno) seguono la stessa sorte del credito IVA, e cioè che potranno essere utilizzati in compensazione unicamente trascorsi dieci giorni dalla data di presentazione “telematica” della dichiarazione, come testualmente indicato nella Nota di Lettura 102 del Senato (1).

Il caso concreto – sino al 2019
Il 2 gennaio 2019 il professionista XY redigeva “a spanne” la propria dichiarazione dei redditi per l’anno 2018 da cui risultava un reddito di 100.000 euro e stimava un massimo di Irpef dovuta di 36.000 euro, risultvano però 53.000 euro di ritenute di acconto, quindi la dichiarazione “a spanne” evidenziava 17.000 euro di credito Irpef; XY prudenzialmente già dai versamenti di IVA, contibuti per il personale etc. con scadenza 16 febbraio 2019 iniziava ad utilizzare un credito di 15.000 euro di Irpef, sino ad esaurimento di tale credito. A luglio 2019 XY redigeva la dichiarazione in versione definitiva, determinava l’esatto credito che era superiore a quello utilizzato ed utilizzava l’eventuale residuo credito. Nel novembre 2019, grazie agli ISA, il professionista XY trasmetteva la dichiarazione.

Il caso concreto – dal 2020
Il 2 gennaio 2020 XY può evitare di correre per determinare se la propria dichiarazione si chiuderà a credito e di quanto: tanto sino a che non trasmetterà la dichiarazione dei redditi (luglio? settembre? novembre? dipenderà nuovamente dagli ISA?) e lascerà passare 10 giorni dall’avvenuta trasmissione, non potrà utilizzare il credito. L’effetto della norma causerà quindi un aggravio in termini di liquidità, specie per contribuenti che si trovano, a causa di ritenute d’acconto, con dichiarazioni ormai a credito di migliaia di euro (basti pensare a professionisti, commercialisti inclusi, imprese edili che effettuano notevoli lavori di ristrutturazione etc.etc.).

Allora?
Allora a giudizio di chi scrive è essenziale ed indispensabile che anche l’Agenzia delle Entrate svolga il proprio ruolo e che lo giochi, come dovrebbe, negli interessi dei contribuenti onesti, come il professionista di cui all’esempio sopra riportato: non sarà quindi accettabile che le istruzioni delle dichiarazioni dei redditi vengano più volte variate, che si rinvii la trasmissione delle dichiarazioni al mese di novembre, che il software degli ISA subisca 7 o 8 modifiche e che ad agosto si abbia la versione definitiva e sarà necessario che il software di controllo delle dichiarazioni sia disponibile con congruo anticipo.
Note:
(1) Nota di Lettura 102 del Senato (A.S. 1638)
Le disposizioni in commento, intervenendo sull’art. 17, comma 1, del D. Lgs. n. 241 del 1997, stabiliscono che la compensazione del credito annuale o infra annuale sull’IVA, dei crediti relativi alle imposte sui redditi e relative addizionali, alle imposte sostitutive delle imposte sui redditi ed all’IRAP, per importi superiori a 5.000 euro, possa essere effettuata a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione o dell’istanza da cui il credito emerge.
Con il comma 2, intervenendo sull’art. 37, comma 49-bis, del DL n.223 del 2006, si estende a tutti i soggetti che intendono effettuare la compensazione l’obbligo di utilizzo di modalità di pagamento telematiche, tramite F24 (lettera a). Tale obbligo è esteso anche ai crediti maturati in qualità di sostituto d’imposta per il recupero delle eccedenze di versamento delle ritenute e dei rimborsi/bonus erogati ai dipendenti (lettera b).
Per effetto di quanto previsto ai commi 1 e 2, la disciplina della compensazione dei crediti di imposta relativi alle imposte dirette è allineata a quella dei crediti di imposta risultanti dalle dichiarazioni IVA.