10 Gen Privacy: deroghe al codice dalla Legge 160/2019 dal 1 gennaio 2020
<br>La Legge di Bilancio 2020 (Legge 160/2019), articolo 1 comma 681, introduce nuove fattispecie, classificando tra i trattamenti di dati personali di rilevante interesse pubblico quelli derivanti dall’attività di soggetti pubblici di prevenzione e contrasto all’evasione fiscale, andando a modificare la lettera i del comma 2 dell’articolo 2 sexies del D.lgs. 196/2003 (vedi il testo vigente dal 1° gennaio 2020 di seguito riportato).
In conseguenza della modifica di cui sopra viene introdotta la lettera f bis all’articolo 2 undecies cosicchè i diritti dell’interessato previsti dagli articoli dal 15 al 22 del Regolamento Europeo 2016/679 non possono essere esercitati per gli interessi tutelati in materia tributaria ed allo svolgimento delle attività di prevenzione e contrasto all’evasione fiscale; i diritti dell’interessato di cui agli articoli 15 e 22 del R.E. sono rappresentati dal diritto di accesso dell’interessato, diritti di limitazione al trattamento, diritto alla cancellazione od oblio, diritto di rettifica, diritto di opposizione etc.
Testo con evidenziato in grassetto le modifiche intervenute a seguito dell’entrata in vigore della Legge 160 del 27.12.2019 – articolo 1 comma 681
Art. 2-sexies
(Trattamento di categorie particolari di dati personali necessario per motivi di interesse pubblico rilevante)
1. I trattamenti delle categorie particolari di dati personali di cui all’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento, necessari per motivi di interesse pubblico rilevante ai sensi del paragrafo 2, lettera g), del medesimo articolo, sono ammessi qualora siano previsti dal diritto dell’Unione europea ovvero, nell’ordinamento interno, da disposizioni di legge o, nei casi previsti dalla legge, di regolamento che specifichino i tipi di dati che possono essere trattati, le operazioni eseguibili e il motivo di interesse pubblico rilevante, nonche’ le misure appropriate e specifiche per tutelare i diritti fondamentali e gli interessi dell’interessato.
2. Fermo quanto previsto dal comma 1, si considera rilevante l’interesse pubblico relativo a trattamenti effettuati da soggetti che svolgono compiti di interesse pubblico o connessi all’esercizio di pubblici poteri nelle seguenti materie:
a) accesso a documenti amministrativi e accesso civico;
b) tenuta degli atti e dei registri dello stato civile, delle anagrafi della popolazione residente in Italia e dei cittadini italiani residenti all’estero, e delle liste elettorali, nonche’ rilascio di documenti di riconoscimento o di viaggio o cambiamento delle generalita’;
c) tenuta di registri pubblici relativi a beni immobili o mobili;
d) tenuta dell’anagrafe nazionale degli abilitati alla guida e dell’archivio nazionale dei veicoli;
e) cittadinanza, immigrazione, asilo, condizione dello straniero e del profugo, stato di rifugiato;
f) elettorato attivo e passivo ed esercizio di altri diritti politici, protezione diplomatica e consolare, nonche’ documentazione delle attivita’ istituzionali di organi pubblici, con particolare riguardo alla redazione di verbali e resoconti dell’attivita’ di assemblee rappresentative, commissioni e di altri organi collegiali o assembleari;
g) esercizio del mandato degli organi rappresentativi, ivi compresa la loro sospensione o il loro scioglimento, nonche’ l’accertamento delle cause di ineleggibilita’, incompatibilità o di decadenza, ovvero di rimozione o sospensione da cariche pubbliche;
h) svolgimento delle funzioni di controllo, indirizzo politico, inchiesta parlamentare o sindacato ispettivo e l’accesso a documenti riconosciuto dalla legge e dai regolamenti degli organi interessati per esclusive finalità direttamente connesse all’espletamento di un mandato elettivo;
i) attivita’ dei soggetti pubblici dirette all’applicazione, anche tramite i loro concessionari, delle disposizioni in materia tributaria e doganale comprese quelle di prevenzione e contrasto all’evasione fiscale
l) attivita’ di controllo e ispettive; m) concessione, liquidazione, modifica e revoca di benefici economici, agevolazioni, elargizioni, altri emolumenti e abilitazioni
…….omesse le restanti lettere dell’articolo 2 sexies
Art. 2-undecies
(Limitazioni ai diritti dell’interessato)
1. I diritti di cui agli articoli da 15 a 22 del Regolamento non possono essere esercitati con richiesta al titolare del trattamento ovvero con reclamo ai sensi dell’articolo 77 del Regolamento qualora dall’esercizio di tali diritti possa derivare un pregiudizio effettivo e concreto:
a) agli interessi tutelati in base alle disposizioni in materia di riciclaggio;
b) agli interessi tutelati in base alle disposizioni in materia di sostegno alle vittime di richieste estorsive;
c) all’attivita’ di Commissioni parlamentari d’inchiesta istituite ai sensi dell’articolo 82 della Costituzione;
d) alle attivita’ svolte da un soggetto pubblico, diverso dagli enti pubblici economici, in base ad espressa disposizione di legge, per esclusive finalita’ inerenti alla politica monetaria e valutaria, al sistema dei pagamenti, al controllo degli intermediari e dei mercati creditizi e finanziari, nonche’ alla tutela della loro stabilita’;
e) allo svolgimento delle investigazioni difensive o all’esercizio di un diritto in sede giudiziaria;
f) alla riservatezza dell’identita’ del dipendente che segnala ai sensi della legge 30 novembre 2017, n. 179, l’illecito di cui sia venuto a conoscenza in ragione del proprio ufficio.
f- bis) agli interessi tutelati in materia tributaria ed allo svolgimento delle attività di prevenzione e contrasto all’evasione fiscale.
(nota: Nel testo del D.lgs. 196/2003 ovunque si faccia riferimento alle lettere e ed f si intende tale riferimento effettuato alle fattispecie di cui alle lettere e – f e fbis)