11 Gen Vendite on line: dal 2021 importanti novità IVA
<br>Sono recentemente state pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea due importanti novità nel campo del regime Iva delle vendite a distanza:
la direttiva 2019/1995, pubblicata in Gazzetta ufficiale il 2 dicembre, modifica la direttiva 2006/112/CE del Consiglio del 28 novembre 2006 per quanto riguarda le disposizioni relative alle vendite a distanza di beni e ad alcune cessioni nazionali di beni;
il regolamento di esecuzione del Consiglio del 21 novembre 2019, pubblicato in Gazzetta ufficiale il 4 dicembre 2019, modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 282/2011, per quanto riguarda le cessioni di beni o le prestazioni di servizi che si svolgono su piattaforme elettroniche e i regimi speciali per gli operatori che prestano servizi a clienti finali, effettuano vendite a distanza di beni e alcune tipologie di cessioni nazionali di beni.
A decorrere dal 1° gennaio2021 nelle vendite a distanza di beni fino a 150 euro importati con spedizioni da territori o Paesi terzi e realizzate tramite un’interfaccia elettronica – un marketplace o un portale sul web – i beni dovranno essere considerati ricevuti e poi ceduti dalla piattaforma. Stesso principio si applicherà per le cessioni tramite piattaforma web di prodotti all’interno dell’Ue da parte di un operatore economico non stabilito in Ue ad un privato consumatore.
La nuova direttiva chiarisce che in questi casi:
la partenza della spedizione o il trasporto dei beni vanno imputati alla cessione effettuata dal soggetto che gestisce la piattaforma
sia la cessione nei confronti del soggetto che gestisce la piattaforma, sia quella effettuata da quest’ultima verso il privato si devono considerare realizzate, ai fini dell’esigibilità dell’Iva, nel momento in cui il pagamento è stato accettato, facendo riferimento al primo evento tra il ricevimento del pagamento, da parte o per conto del fornitore che vende beni tramite l’interfaccia elettronica, la conferma di pagamento, il messaggio di autorizzazione del pagamento o un impegno di pagamento da parte dell’acquirente, a prescindere da quando sarà effettivamente versato l’importo.
Il regolamento di esecuzione n. 2019/2026 del 21 novembre 2019 chiarisce inoltre che nel caso di un soggetto passivo che faciliti una vendita a distanza tramite un’interfaccia elettronica, di beni importati da Paesi terzi con spedizioni fino a 150 euro, i beni devono essere considerati spediti o trasportati da o per conto del fornitore anche quando il fornitore interviene indirettamente nel trasporto o nella spedizione dei beni.
In particolare i beni saranno considerati spediti o trasportati da o per conto del fornitore alternativamente quando:
la spedizione o il trasporto dei beni sarà subappaltata dal fornitore a un terzo che consegna i beni all’acquirente;
la spedizione o il trasporto dei beni sarà effettuata da un terzo, ma il fornitore assumerà la responsabilità totale o parziale della consegna delle merci all’acquirente;
il fornitore fatturerà e riscuoterà le spese di trasporto dall’acquirente per poi trasferirle a un terzo che organizzerà la spedizione o il trasporto dei beni;
il fornitore promuoverà con ogni mezzo i servizi di consegna di un terzo presso l’acquirente, metterà in contatto l’acquirente e un terzo o comunicherà in altro modo a un terzo le informazioni necessarie per la consegna dei beni al consumatore.
I beni non si considereranno invece spediti o trasportati da o per conto del fornitore quando l’acquirente effettuerà da sé il trasporto dei beni o ne organizzerà la consegna con un terzo e il fornitore non interverrà direttamente o indirettamente per effettuare la spedizione o il trasporto dei beni o per coadiuvarne l’organizzazione.