Detrazioni per oneri dal 2020 se pagate con strumenti tracciabili

<br>L’articolo 1 commi 679 e 680 della Legge 27 dicembre 2019 n. 160 pubblicata sulla G.U. n. 304 del 30 dicembre 2019 prevedono espressamente che la detraibilità del 19% degli oneri previsti dall’art. 15 del DPR 917/1986 dal 1° gennaio 2020 è condizionata al fatto che le spese stesse siano pagate con sistemi tracciabili; tale condizione non si applica per l’acquisto di medicinali e dispositivi medici le cui spese potranno essere pagate in contanti e per prestazioni sanitarie rese da strutture pubbliche (ad esempio l’ASL) o strutture accereditate al Servizio Sanitario Nazionale.

Per il settore sanitario (medici-poliambulatori etc.) si rammenta che per l’intero anno 2020 è fatto divieto di emettere fatture elettroniche nei confronti di “privati” (articolo 15 della Legge 157/2019 di conversione del D.L. 124/2019).

Dal 1° gennaio 2020 è quindi obbligatorio, ai fini della detraibilità, che le spese (segue un elenco esemplificativo) che danno diritto alla detrazione del 19% vengano saldate:

con versamento bancario o postale (bonifico, conto corrente postale)
oppure con un sistema di pagamento previsto dall’articolo 23 del D.lgs. 241 del 9 luglio 1997 e cioè carte di debito (bancomat), carte di credito (es. Visa, American Express, Mastercard etc.), carte prepagate, assegni bancari e circolari.

Si consiglia pertanto che in sede di rilascio della fattura da parte dell’operatore sanitario (ad esempio il medico, l’odontoiatra etc) venga indicato sulla fattura/parcella, con quale sistema sia avvenuto il pagamento, ad esempio “pagato con assegno bancario”, oppure “pagato carta di credito” etc. in modo da agevolare poi il cliente nella detrazione.

Elenco esemplificativo delle spese:

fatture/parcelle di medici, odontoiatri, fisioterapisti etc. etc.
pagamento di rate di mutuo per la detraibilità di interessi
pagamento di intermediazioni per l’acquisto di prima casa
fatture/parcelle per spese veterinarie
fatture per spese funebri
spese di frequenza universitaria
spese di frequenza scuole dell’infanzia
premi di assicurazione infortuni/vita
spese per attività sportive dei ragazzi tra i 5 e 18 anni
canoni di locazione di contratti stipulati ai sensi della legge 431/1998 per studenti fuori sede
spese per gli addetti all’assistenza in caso di non autosufficienza (max 2.100 euro se il reddito non supera i 40.000 euro)
erogazioni liberali a favore di istituti scolastici
spese per l’acquisto di abbonamenti al servizio di trasporto pubblico locale

Testo dei commi 679 e 680 della Legge 160/2019:

679. Ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, la detrazione dall’imposta lorda nella misura del 19 per cento degli oneri indicati nell’articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e in altre disposizioni normative spetta a condizione che l’onere sia sostenuto con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento previsti dall’articolo 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
680. La disposizione di cui al comma 679 non si applica alle detrazioni spettanti in relazione alle spese sostenute per l’acquisto di medicinali e di dispositivi medici, nonché alle detrazioni per prestazioni sanitarie rese dalle strutture pubbliche o da strutture private accreditate al Servizio sanitario nazionale.