23 Gen Registratori telematici e corrispettivo non riscosso: un problema
<br>Si premette che il documento commerciale (che di seguito chiameremo anche solo “scontrino”) va rilasciato all’atto dell’ultimazione della prestazione di servizi o all’atto della consegna dei beni venduti (nulla è cambiato rispetto ai comportamenti adottati sino al 2019 con compilazione della ricevuta fiscale o l’emissione dello scontrino fiscale) e che il contenuto del documento commerciale aggiornato alle specifiche tecniche emanate con Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 31.10.2019 prevede, tra l’altro, l’indicazione espressa del
corrispettivo pagato in contanti
corrispettivo pagato con strumenti elettronici (carte di credito, carte di debito, carte prepagate)
corrispettivo non pagato
Sul contenuto del documento commerciale etc. si rinvia ad un un nostro precedente documento pubblicato sul sito di Ateneoweb e consultabile attraverso il seguente LINK.
Circa l’indicazione del corrispettivo non pagato, tale indicazione assume rilevanza specie nel campo della prestazione di servizi, in quanto, com’è noto (in base all’articolo del D.P.R. 633/72 circa il momento di effettuazione dell’operazione), il corrispettivo non pagato confluisce nella liquidazione periodica iva del periodo in cui il corrispettivo viene pagato e non nella liquidazione periodica dell’iva relativa al periodo in cui viene emesso il documento commerciale.
In pratica ed in parole semplici
cessione/vendita di beni-momento impositivo iva: la consegna dei beni – esempio: se una cartoleria vende un quaderno a gennaio ed il corrispettivo non viene riscosso l’importo dello scontrino viene considerato nella liquidazione periodica dell’iva relativa al periodo in cui è stato emesso lo scontrino, cioè in quella di gennaio o del primo trimestre;
prestazioni di servizi – momento impositivo iva: il pagamento – esempio: se un’officina di autoriparazioni effettua le riparazioni in gennaio ed emette lo scontrino (non riscosso) ed incassa lo scontrino ad aprile, l’importo dello scontrino viene considerato nella liquidazione iva di aprile o del secondo trimestre e non in quella del mese di gennaio.
In aggiunta: nel caso dell’officina di autoriparazioni può essere emesso lo scontrino fiscale non riscosso e successivamente la fattura elettronica, nella quale viene indicato il riferimento allo scontrino emesso (fatturazione differita con riferimento allo scontrino-documento commerciale emesso all’atto di ultimazione della riparazione del veicolo).
Va mossa infine un’ulteriore considerazione e cioè che la nostra cartoleria potrebbe realizzare anche prestazioni di servizi, ad esempio relative all’esecuzione di copie fotostatiche (che non sono cessione di beni) e che la nostra officina potrebbe realizzare operazioni di “pura” vendita o classificabili come “vendita” e non come “prestazione di servizi”, ad esempio nel caso di sostituzione di pneumatici con fornitura dei medesimi pneumatici.
IL PROBLEMA
Un nostro assistito, esercente appunto l’attività di officina di autoriparazioni, ha emesso il 9 gennaio 2020 dei documenti commerciali per totali 1.045,00 euro e dal documento gestionale di chiusura giornaliera del registratore di cassa telematico risulta quanto segue:
totale corrispettivi del giorno euro 1.045,00
totale riscossi euro 467,00
totale riscossi con strumenti elettronici euro 448,00
totale non riscossi euro 130,00
Relativamente al corrispettivo di importo pari a 130,00 euro, non riscosso, l’officina emetterà fattura elettronica a fine mese in capo al cliente (fatturazione “differita” facendo riferimento al documento commerciale emesso il 9 gennaio 2020), avendo oltretutto inserito nel documento commerciale il codice fiscale del cliente.
Andando ad interrogare i dati relativi ai “Corrispettivi relativi a Registratori Telematici” sul sito dell’Agenzia delle Entrate risulta invece che il totale dell’invio dei corrispettivi telematici del 9 gennaio 2020 da parte della nostra assistita è pari ad euro 1.045,00 (cioè il totale dei corrispettivi) che includono anche i corrispettivi non riscossi, creando così un disallineamento tra dati in possesso dell’Agenzia delle Entrate ed i dati del contribuente, tanto più che il contribuente trasmetterà ancora per l’importo di 130 ,00 euro una fattura elettronica, venendosi così a “duplicare” l’importo del “corrispettivo non riscosso” (importo di 130 euro risultante dalle fatture elettroniche ed importo di 130 euro nei corrispettivi telematici).
E’ quindi evidente che occorrerà trovare una soluzione al problema di cui sopra, che rischia di causare, in futuro, richieste di chiarimenti sui disallineamenti di cui sopra.