28 Gen Bolli virtuali FE del quarto trimestre 2019 deducibili solo nel 2020
<br>In base al comma 1 dell’art. 99 TUIR:
non sono deducibili dal reddito le imposte sul reddito e le imposte per le quali è prevista la rivalsa (ad esempio l’IVA);
le altre imposte, salvo eccezioni, sono invece deducibili secondo “il principio di cassa” ossia nel periodo d’imposta in cui è avvenuto il pagamento anche se si tratta di tributi di competenza di altri esercizi.
I bolli su fatture elettroniche emesse del quarto trimestre 2019, seppur di competenza dell’esercizio 2019 (e quindi da contabilizzare in tale anno), saranno quindi deducibili nel 2020, con conseguente variazione in aumento del reddito 2019 da evidenziare in Unico2020 e corrispondente variazione in diminuzione del reddito 2020 da evidenziare in Unico2021.
Ricordiamo che in tema di bolli elettronici, fin dal 2003 la Cassazione tributaria, con la sentenza n.10221 del 27/06/2003, aveva ribadito che l’imposta di bollo è deducibile “per cassa” a nulla rilevando il fatto che l’imposta fosse stata corrisposta con metodo virtuale.