Patent Box con o senza ruling

<br>Il patent box è un’agevolazione fiscale, prevista e disciplinata dall’art. 1 co. 37 – 45 della Legge 190/2014 e dal DM 28.11.2017, avente ad oggetto un’esenzione del 50% dei redditi conseguiti dall’utilizzo di determinati beni immateriali, quali:

software protetto da copyright
brevetti industriali
disegni e modelli
processi, formule e informazioni relativi a esperienze acquisite nel campo industriale, commerciale o scientifico giuridicamente tutelabili.

Possono usufruire dell’agevolazione tutti i soggetti titolari di reddito di impresa, a condizione che esercitino le attività di ricerca e sviluppo di cui all’art. 8, comprese le società e gli enti diversi dalle società, e i soggetti stranieri, con o senza personalità giuridica, residenti in Paesi con i quali sono in vigore convenzioni contro le doppie imposizioni e hanno stabile organizzazione nel territorio dello Stato alla quale sono attribuibili i beni immateriali agevolabili.
L’agevolazione fiscale non si applica alle società assoggettate alle procedure di fallimento, liquidazione coatta o amministrazione straordinaria dall’inizio dell’esercizio in cui viene emesso il provvedimento che ne dispone l’apertura.
L’opzione per l’esercizio dell’agevolazione ha durata pari a cinque anni, irrevocabile e rinnovabile. Per il 2015 e il 2016 per aderire bisognava presentare un apposito modello all’Agenzia Entrate. Successivamente è stato previsto l’esercizio dell’opzione nella dichiarazione dei redditi e decorre dal periodo d’imposta al quale la medesima dichiarazione dei redditi si riferisce.
I redditi che costituiscono la base per il calcolo dell’agevolazione possono derivare dalla concessione in uso dei beni immateriali oppure dal loro utilizzo diretto.
Per determinare l’agevolazione in primo luogo è necessario individuare l’ammontare del reddito derivante dall’utilizzo dei beni immateriali. Dopodiché si moltiplica tale reddito per una percentuale (nexus ratio), pari al rapporto tra:

i costi di ricerca e sviluppo per la creazione, il mantenimento e l’accrescimento e sviluppo dei beni immateriali
il totale dei costi complessivi, pari alla somma dei costi di cui al punto precedente più il costo di acquisizione, anche mediante licenza di concessione in uso, del bene immateriale sostenuto nel periodo di imposta.

I costi qualificati al numeratore possono essere aumentati di un valore pari alla differenza tra i costi complessivi al denominatore e i costi qualificati, nel limite del 30% di questi ultimi.
Prima dell’entrata in vigore del Dl n. 34/2019 – “decreto crescita”, per la determinazione del reddito generato dall’utilizzo dei beni immateriali e le plusvalenze derivanti da una loro eventuale cessione era necessario giungere ad un accordo con l’Agenzia Entrate, presentando un’istanza di ruling.
A decorrere dal periodo di imposta in corso al 1° maggio 2019 (data di entrata in vigore del Dl n. 34/2019 – “decreto crescita”), i soggetti che optano per il regime di patent box possono scegliere, in alternativa alla procedura di ruling, di determinare e dichiarare direttamente il reddito agevolabile, rimandando il confronto con l’amministrazione finanziaria a una successiva fase di controllo. A tal fine, devono indicare le informazioni necessarie alla determinazione del reddito agevolabile in un’idonea documentazione, predisposta secondo quanto previsto dal provvedimento attuativo dell’Agenzia delle Entrate.
Dopo l’accettazione del ruling ci sono più opzioni per recuperare l’agevolazione:

variazione in diminuzione dell’intero reddito agevolato del periodo tra l’anno di presentazione dell’istanza di ruling e l’anno di sottoscrizione del ruling, nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta di sottoscrizione del ruling (DM 28-11-17 art. 4 c.4)
indicazione della variazione in diminuzione per anno di competenza presentando, se già scaduta, la corrispondente dichiarazione integrativa per ciascun anno di agevolazione (circ. 11/E/2016). Tuttavia bisogna tenere conto che, a causa delle modifiche apportate dal DL 193/2016, se le dichiarazioni integrative vengono trasmesse oltre il termine per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo d’imposta successivo, i crediti d’imposta (o i maggiori crediti d’imposta) emergenti da queste ultime potranno essere utilizzati in compensazione solo a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in cui le integrative stesse sono state inviate.

Se la dichiarazione di un certo anno non è ancora scaduta (ad esempio perché l’accordo di ruling è stato accettato prima della scadenza della dichiarazione), è possibile presentarla inserendo la variazione in diminuzione.
Se si sceglie di determinare autonomamente il reddito agevolabile, è necessario predisporre la documentazione prevista dal provvedimento dell’Agenzia Entrate n. 658445 e comunicarne il possesso con la dichiarazione relativa al periodo di imposta per il quale beneficia dell’agevolazione patent box.
L’agevolazione va ripartita in tre anni, a quote costanti, riportando una variazione in diminuzione nelle rispettive dichiarazioni. È possibile percorrere questa opzione anche se è già stata presentata un’istanza di ruling. La predisposizione e la comunicazione del possesso della documentazione è necessaria per evitare le sanzioni di cui all’art. 1 c.2 del D.lgs. 471/1997 in caso di accertamento e rettifica del reddito escluso in applicazione del patent box.
Beneficiare dell’agevolazione senza il ruling preventivo, pur essendo la via più rapida, presenta maggiori profili di rischiosità. Con il ruling è possibile definire e risolvere a priori i punti di controversia con l’Agenzia Entrate, che altrimenti potrebbero emergere successivamente in caso di controlli. In caso di mancato o parziale riconoscimento dell’agevolazione non sono dovute sanzioni ma anche il semplice venir meno del riconoscimento fiscale potrebbe essere molto dannoso.
Sul sito internet dell’Agenzia entrate è pubblicata una raccolta della principale Normativa e Prassi.