16 Mar Controlli e reati contestati dalla Guardia di Ginanza – Emergenza Coronavirus
<br>Fonte: Comunicato della Guardia di Finanza del 12 marzo 2020
(I periodi in corsivo sono stati inseriti dallo studio)
Il Comando Provinciale di Palermo ha disposto una serie di controlli per constatare il rispetto delle misure adottate dalle Autorità per contenere la diffusione del Coronavirus, in stretto coordinamento con le altre Forze di Polizia, mentre e proseguono i servizi delle Fiamme Gialle a tutela dei consumatori, finalizzati a contrastare l’aumento ingiustificato dei prezzi dei dispositivi di protezione individuale, dei prodotti igienizzanti e dei beni di prima necessità.
PRIMO CASO
Nel corso di controlli, effettuati nei confronti degli esercizi commerciali, al fine di verificare il rispetto delle disposizioni introdotte dal DPCM del 9 marzo u.s. concernente l’orario di chiusura di attività commerciali, sono stati rilevati, in due casi, a Palermo e a Termini Imerese, la mancata chiusura dell’esercizio commerciale entro l’orario previsto. I titolari delle attività, rispettivamente una polleria e un bar-tabacchi, sono stati deferiti alle competenti Autorità Giudiziaria per “inosservanza dei provvedimenti dell’Autorità” (art. 650 C.P.) e nei loro confronti è stata proposta la sospensione della licenza commerciale.
Articolo 650 Codice Penale
salvo che il fatto costituisca più grave reato – arresto sino a 3 mesi od ammenda fino a 206 euro
SECONDO CASO
L’attività delle Fiamme Gialle è inoltre orientata alla repressione di ogni forma di illegalità connessa a fenomeni di concorrenza sleale nonché di speculazione sui beni di prima necessità, come dimostra l’intervento operato all’interno della struttura Ospedaliera “Cervello” di Palermo dove i Finanzieri hanno riscontrato, all’interno dei distributori automatici di vendita di prodotti alimentari e bevande, la presenza di mascherine di protezione poste in vendita al prezzo di €. 10 cadauna. Il rappresentante legale della società distributrice è stato prontamente denunciato all’A.G. di Palermo per “manovre speculative su merci” (art. 501bis c.p.) e “frode in commercio” (art. 515 c.p.) mentre il materiale sanitario, 32 mascherine chirurgiche, è stato posto sotto sequestro.
Articolo 501 bis Codice Penale
Manovre speculative su merci
Fuori dei casi previsti dall’articolo precedente, chiunque, nell’esercizio di qualsiasi attività produttiva o commerciale, compie manovre speculative ovvero occulta, accaparra od incetta materie prime, generi alimentari di largo consumo o prodotti di prima necessità, in modo atto a determinarne la rarefazione o il rincaro sul mercato interno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 516 a euro 25.822.
Alla stessa pena soggiace chiunque, in presenza di fenomeni di rarefazione o rincaro sul mercato interno delle merci indicate nella prima parte del presente articolo e nell’esercizio delle medesime attività, ne sottrae all’utilizzazione o al consumo rilevanti quantità.
L’autorità giudiziaria competente e, in caso di flagranza, anche gli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria procedono al sequestro delle merci, osservando le norme sull’istruzione formale. L’autorità giudiziaria competente dispone la vendita coattiva immediata delle merci stesse nelle forme di cui all’articolo 625 del codice di procedura penale.
La condanna importa l’interdizione dall’esercizio di attività commerciali o industriali per le quali sia richiesto uno speciale permesso o una speciale abilitazione, autorizzazione o licenza da parte dell’autorità e la pubblicazione della sentenza.
TERZO CASO
Ulteriori 70 flaconi di gel antibatterico, posti in vendita all’interno di un minimarket cittadino, sono stati sequestrati dai militari del 2° Nucleo Operativo Metropolitano di Palermo in quanto riportavano il logo contraffatto di un noto marchio di prodotti sanitari, nonché esposti per la vendita privi dell’indicazione di provenienza, della autorizzazione ministeriale del presidio medico chirurgico e venduti ad un prezzo vantaggioso per il pubblico. Il titolare dell’attività è stato segnalato all’Autorità Giudiziaria per i reati di contraffazione e frode in commercio.
Articolo 515 Codice Penale
Frode nell’esercizio del commercio
Chiunque, nell’esercizio di un’attività commerciale, ovvero in uno spaccio aperto al pubblico, consegna all’acquirente una cosa mobile per un’altra, ovvero una cosa mobile, per origine, provenienza, qualità o quantità, diversa da quella dichiarata o pattuita, è punito, qualora il fatto non costituisca un più grave delitto, con la reclusione fino a due anni o con la multa fino a euro 2.065.
QUARTO CASO
Inoltre le Fiamme Gialle palermitane hanno verbalizzato il titolare di una farmacia sita in zona Policlinico che ometteva di indicare il prezzo di vendita di 4 flaconi, da ml 80 cadauno, di prodotto igienizzante per le mani. Per tale motivo nei confronti della titolare della farmacia è stata erogata una sanzione amministrativa di Euro 1.032,00.