Il nuovo credito d'imposta per le attività di innovazione tecnologica diverse dalla ricerca e sviluppo

<br>La legge di Bilancio 2020 ha previsto, a partire dal 2020, un nuovo credito d’imposta per le attività di innovazione tecnologica diverse dalla ricerca e sviluppo.
Sono considerate attività di innovazione tecnologica ammissibili al credito d’imposta le attività finalizzate alla realizzazione di prodotti o processi di produzione nuovi o sostanzialmente migliorati. Per prodotto o processo di produzione nuovo o sostanzialmente migliorato si intende un bene materiale o immateriale o un servizio o un processo che si differenzia, rispetto a quelli già realizzati o applicati dall’impresa, sul piano delle caratteristiche tecnologiche, delle prestazioni, dell’ecocompatibilità, dell’ergonomia o per altri elementi sostanziali rilevanti nei diversi settori produttivi.
Non sono considerate attività di innovazione tecnologica ammissibili:

le attività di routine per il miglioramento della qualità dei prodotti
le attività volte a differenziare i prodotti dell’impresa da quelli simili, presenti sullo stesso mercato concorrenziale, per elementi estetici o secondari
le attività per l’adeguamento di un prodotto esistente alle specifiche richieste di un cliente
le attività per il controllo di qualità e la standardizzazione dei prodotti.

Con un decreto del Ministro dello sviluppo economico saranno dettati i criteri per la corretta applicazione di tali definizioni, tenendo conto dei principi generali e dei criteri contenuti nel Manuale di Oslo dell’OCSE.
Possono accedere al credito d’imposta tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato, incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione e dal regime fiscale di determinazione del reddito d’impresa.
Sono escluse le imprese in stato di liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale o altra procedura concorsuale prevista dalla Legge fallimentare (R.D. 267/1942), dal codice di cui al D.Lgs. 149/2019 o da altre leggi speciali. Sono escluse anche le imprese che abbiano in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali procedure. Sono infine escluse le imprese destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi dell’art. 9, c. 2 del D.Lgs. 231/2001.
La fruizione del credito d’imposta è in ogni caso subordinata al rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro applicabili in ciascun settore e al corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.
La base di calcolo del credito d’imposta si ottiene sommando le seguenti spese ammissibili:
a) le spese per il personale titolare di rapporto di lavoro subordinato o di lavoro autonomo o altro rapporto diverso dal lavoro subordinato, direttamente impiegato nelle operazioni di innovazione tecnologica svolte internamente all’impresa. Nella base di calcolo confluiscono, con una maggiorazione del 50 %, anche le spese di personale relative a soggetti di età non superiore a 35 anni, al primo impiego, in possesso di un titolo di dottore di ricerca o iscritti a un ciclo di dottorato presso un’università italiana o estera o in possesso di una laurea magistrale in discipline di ambito tecnico o scientifico secondo la classificazione (ISCED) dell’UNESCO, assunti dall’impresa con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e impiegati esclusivamente nei lavori di innovazione tecnologica. Affinché si applichi la maggiorazione è necessario che i soggetti neo-assunti qualificati siano impiegati in laboratori e altre strutture di ricerca situati in Italia
b) le quote di ammortamento, i canoni di locazione finanziaria o di locazione semplice e le altre spese relative ai beni materiali mobili e ai software utilizzati nei progetti di innovazione tecnologica anche per la realizzazione di prototipi o impianti pilota, per la parte deducibile ai fini della determinazione del reddito d’impresa e nel limite del 30 % delle spese di personale indicate alla lettera a). Nel caso in cui questi beni siano utilizzati anche per le ordinarie attività produttive dell’impresa, si assume la parte delle quote di ammortamento e delle altre spese imputabile alle sole attività di innovazione tecnologica
c) le spese per contratti aventi ad oggetto il diretto svolgimento da parte del soggetto commissionario delle attività di innovazione tecnologica ammissibili al credito d’imposta. Per l’ammissibilità delle spese è necessario che i soggetti commissionari siano fiscalmente residenti o localizzati in altri Stati membri dell’Unione europea, in Stati aderenti all’accordo sullo Spazio economico europeo o in Stati compresi nell’elenco di cui al decreto del Ministro delle finanze 4 settembre 1996
d) le spese per servizi di consulenza e servizi equivalenti inerenti alle attività di innovazione tecnologica ammissibili al credito d’imposta, nel limite del 20% spese di personale indicate alla lettera a), a condizione che i relativi contratti siano stipulati con soggetti residenti nel territorio dello Stato o con soggetti fiscalmente residenti o localizzati in altri Stati membri dell’Unione europea, in Stati aderenti all’accordo sullo Spazio economico europeo o in Stati compresi nell’elenco di cui al decreto del Ministro delle finanze 4 settembre 1996
e) le spese per materiali, forniture e altri prodotti analoghi impiegati nelle attività di innovazione tecnologica ammissibili al credito d’imposta anche per la realizzazione di prototipi o impianti pilota, nel limite massimo del 30% delle spese di personale indicate alla lettera a). Nel caso di contratti con soggetti terzi, il limite è il 30% delle spese per i contratti indicati alla lettera c).
Tutte le spese devono rispettare i principi generali di effettività, pertinenza e congruità.
Dalla base di calcolo vanno sottratte le altre sovvenzioni o contributi a qualunque titolo ricevuti per le stesse spese ammissibili.
Il credito d’imposta è pari al 6% della base di calcolo, nel limite massimo di 1,5 milioni di euro, ragguagliato ad anno in caso di periodo d’imposta inferiore o superiori a 12 mesi. Tuttavia, se le attività di innovazione sono finalizzate alla realizzazione di prodotti o processi di produzione nuovi o sostanzialmente migliorati per il raggiungimento di un obiettivo di transizione ecologica o di innovazione digitale 4.0 (individuati con il decreto del Ministro dello sviluppo economico), il credito d’imposta è pari al 10%, nel limite massimo di 1,5 milioni di euro.
Il credito d’imposta spettante è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell’art. 17 del D.Lgs. 241/1997, in tre quote annuali di pari importo, a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello di maturazione.
Il credito d’imposta non può formare oggetto di cessione o trasferimento neanche all’interno del consolidato fiscale. Non concorre alla formazione del reddito d’impresa, né della base imponibile IRAP. Non rileva ai fini del calcolo degli interessi passivi deducibili previsto dall’art. 61 TUIR né ai fini dell’art. 109, c. 5, del TUIR. Il credito d’imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi a condizione che tale cumulo non porti al superamento del costo sostenuto.
Prima di utilizzare il credito d’imposta è necessaria un’apposita certificazione rilasciata dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti circa l’effettivo sostenimento delle spese ammissibili e la corrispondenza delle stesse alla documentazione contabile predisposta dall’impresa. Per le imprese non obbligate per legge alla revisione legale dei conti, la certificazione è rilasciata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale dei conti, iscritti nella sezione A del registro dei revisori legali. Nell’assunzione dell’incarico, il revisore legale dei conti o la società di revisione legale dei conti devono osservare il principio di indipendenza previsto dall’art. 10 del DL. 39/2010 e dal codice etico dell’International Federation of Accountants (IFAC), non appena sarà adottato.
Per le sole imprese non obbligate per legge alla revisione legale dei conti, le spese sostenute per la certificazione sono riconosciute in aumento del credito d’imposta per un importo non superiore a 5.000 € fermi restando, comunque, i limiti massimi indicati in precedenza.
Inoltre, le imprese beneficiarie del credito d’imposta devono redigere e conservare una relazione tecnica che illustri le finalità, i contenuti e i risultati delle attività ammissibili svolte in ciascun periodo d’imposta, in relazione ai progetti in corso di realizzazione. Questa relazione deve essere predisposta dal responsabile aziendale delle attività ammissibili o del responsabile del singolo progetto e deve essere controfirmata dal rappresentante legale dell’impresa ai sensi del DPR 445/2000. Nel caso di attività affidate a soggetti terzi, la relazione deve essere redatta e rilasciata dal soggetto commissionario che esegue le attività.
Infine, le imprese che si avvalgono del credito d’imposta dovranno effettuare, ai soli fini del monitoraggio dell’efficacia dell’agevolazione, una comunicazione al Ministero dello sviluppo economico. Con apposito decreto direttoriale dello stesso Ministero saranno stabiliti il modello, il contenuto, le modalità e i termini di invio della comunicazione in relazione a ciascun periodo d’imposta agevolabile.