01 Apr Vademecum sull'indennità di 600 euro prevista per artigiani, commercianti e cococo
<br>Gli articoli 27 e 28 del DL n. 18 del 17/03/2020, cosiddetto Decreto “Cura Italia”, prevedono un’indennità, per il mese di marzo, di 600 euro, riservata a:
liberi professionisti titolari di partita Iva e lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa iscritti alla Gestione separata, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme di previdenza obbligatoria, attivi alla data del 23 febbraio 2020. La medesima indennità è riconosciuta ai co.co.co. che svolgono attività a favore di società e associazioni sportive dilettantistiche.
lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell’Ago (Autonomi Gestione Obbligatori – artigiani e commercianti), non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, fatta eccezione per la Gestione separata.
Analoghe indennità (che non saranno però oggetto di questo vademecum), sono previste per:
lavoratori stagionali del turismo e degli stabilimenti termali: beneficiari i dipendenti stagionali nel settore turismo, in caso di cessazione non volontaria del rapporto di lavoro tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del decreto, purché non pensionati e purché non titolari di rapporto di lavoro dipendente alla data di entrata in vigore del decreto stesso. (Art. 29 DL 18/2020)
lavoratori del settore agricolo: beneficiari gli operai agricoli a tempo determinato, che nel 2019 abbiano effettuato almeno 50 giornate effettive di attività di lavoro agricolo, purché non pensionati. (Art. 30 DL 18/2020)
lavoratori dello spettacolo: beneficiari i lavoratori iscritti al Fondo pensioni Lavoratori dello spettacolo, con almeno 30 contributi giornalieri versati nell’anno 2019 al medesimo Fondo cui deriva un reddito non superiore a 50.000 euro, non titolari di pensione e non titolari di rapporto di lavoro dipendente alla data di entrata in vigore del decreto. (Art. 38 DL 18/2020)
La Circolare INPS 49 del 30 marzo 2020 ha confermato che:
tra i “lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell’Ago” dell’art. 28 sono inclusi gli imprenditori agricoli professionali (IAP), di cui al DLgs. 99/2004, i quali versano la contribuzione alla gestione autonomi agricoli dell’INPS, al pari di coltivatori diretti (CD) e di coloro che svolgono attività agricola sulla base di rapporti di natura associativa (coloni, mezzadri);
l’indennità spetta anche ai familiari coadiuvanti e coadiutori artigiani (art. 2 della L. n. 463/59), commercianti (artt. 1 e 2 della L. n. 613/66) e lavoratori agricoli (art. 1 della L. n. 1047/57) iscritti nelle rispettive gestioni autonome;
l’indennità spetta anche ai soggetti obbligatoriamente iscritti alla Gestione commercianti, oltre che alla previdenza integrativa obbligatoria presso l’ENASARCO.
Tra i liberi professionisti di cui al punto 1 NON SONO compresi i Professionisti ordinistici (con Cassa di Previdenza).
Tra i lavoratori autonomi di cui al punto 2 SONO compresi i soci di società iscritti all’INPS commercianti o artigiani, anche se iscritti anche alla Gestione Separata.
Sono in ogni caso esclusi i soggetti pensionati o con un rapporto di lavoro dipendente in corso.
All’interno delle categorie individuate, l’indennità di 600 euro spetta a tutti, senza distinzioni geografiche o legate ai danni effettivamente subiti a causa dell’emergenza COVID-19.
Qualche esempio:
l’indennità SPETTA a:
impresa individuale (artigiani o commercianti) titolare di partita IVA propria, non pensionato, non dipendente, non iscritto ad altre casse di previdenza obbligatorie
socio di società di persone, iscritto all’AGO INPS (artigiani o commercianti), non pensionato, non dipendente, non iscritto ad altre casse di previdenza obbligatorie
socio di società di capitali, iscritto all’AGO INPS (artigiani o commercianti) non pensionato, non dipendente, non iscritto ad altre casse di previdenza obbligatorie
libero professionista iscritto alla Gestione separata, non pensionato, non dipendente, non iscritto ad altre casse di previdenza obbligatorie
amministratore di società di capitali (anche non socio e non titolare di partita IVA) iscritto alla Gestione separata per il compenso, non pensionato, non dipendente, non iscritto ad altre casse di previdenza obbligatorie
collaboratore familiare di impresa individuale (artigiani o commercianti), anche se non titolare di partita IVA propria, non pensionato, non dipendente, non iscritto ad altre casse di previdenza obbligatorie
collaboratore coordinato e continuativo (cococo) che svolge attività a favore di società e associazioni sportive dilettantistiche
l’indennità NON SPETTA a:
libero professionista iscritto ad un Albo/Ordine e a Cassa Previdenziale di categoria
amministratore di società di capitali (anche non socio) non iscritto all’INPS (né AGO né GS), non pensionato, non dipendente, non iscritto ad altre casse di previdenza obbligatorie
in generale a pensionati, dipendenti, iscritti ad altre casse di previdenza, a prescindere dall’attività svolta
L’indennità sarà erogata, nei limiti degli importi stanziati, dall’INPS, previa domanda da presentare esclusivamente in modalità telematica.
La domanda può essere presentata SOLO dal beneficiario o da un patronato; sono esclusi da questa attività gli altri intermediari (compresi Commercialisti e Consulenti del lavoro).
Con il messaggio 1381 del 26 marzo l’INPS ha reso noti alcuni interventi di semplificazione per l’accesso ai servizi web INPS e per l’attribuzione dei PIN.
L’accesso ai servizi online dell’INPS può normalmente avvenire con una delle seguenti tipologie di credenziali:
PIN ordinario o dispositivo rilasciato dall’Inps;
SPID di livello 2 o superiore;
Carta di Identità Elettronica 3.0 (CIE);
Carta Nazionale dei Servizi (CNS).
Chi è in possesso di una qualsiasi delle elencate credenziali, potrà utilizzarle anche per l’inoltro delle nuove domande di prestazione introdotte dal decreto in oggetto.
Per garantire a tutti il diritto di accesso alle prestazioni economiche e agli altri servizi individuali con modalità interamente telematiche, l’INPS ha però messo in atto un duplice intervento rivolto a:
semplificare la modalità di compilazione e invio on line per alcune delle domande di prestazione per l’emergenza Coronavirus (ex D.L. n. 18/2020);
apprestare una nuova procedura di rilascio diretto del PIN dispositivotramite riconoscimento a distanza.
L’accesso ai servizi sul portale istituzionale è consentito in modalità semplificata con esclusivo riferimento alle seguenti domande di prestazione per emergenza Coronavirus.
Il PIN è il codice personale che consente di accedere ai servizi telematizzati dell’INPS. Il PIN iniziale è normalmente composto da 16 caratteri. La procedura ordinaria prevede che i primi 8 numeri del PIN siano inviati via SMS, email o posta elettronica certificata; i secondi 8 con posta ordinaria all’indirizzo di residenza. Al primo utilizzo, il PIN iniziale di 16 caratteri viene sostituito con uno di 8 caratteri, da conservare per i successivi utilizzi.
La modalità semplificata consente di compilare e inviare le specifiche domande di servizio, previo inserimento della sola prima parte del PIN, ricevuto via SMS o e-mail, dopo averlo richiesto tramite portale o Contact Center.
La richiesta del PIN può essere effettuata attraverso i seguenti canali:
sito internet www.inps.it, utilizzando il servizio “Richiesta PIN”;
Contact Center, chiamando il numero verde 803 164 (gratuito da rete fissa), oppure 06 164164 (a pagamento da rete mobile).
Una volta ricevute (via SMS o e-mail) le prime otto cifre del PIN, le si potrà immediatamente utilizzare in fase di autenticazione per la compilazione e l’invio della domanda di indennità.
Qualora non si riceva, entro 12 ore dalla richiesta, la prima parte del PIN, sarà necessario chiamare il Contact Center per la validazione della richiesta.
In alternativa al portale web, le stesse tipologie di indennità una tantum possono essere richieste tramite il servizio di Contact Center integrato, telefonando al numero verde 803 164 da rete fissa (gratuitamente), oppure al numero 06 164164 da rete mobile (a pagamento, in base alla tariffa applicata dai diversi gestori). Anche in questo caso, il cittadino può avvalersi del servizio in modalità semplificata, comunicando all’operatore del Contact Center la sola prima parte del PIN.
Le domande potranno essere presentate a decorrere dal prossimo 1° aprile 2020. Non sappiamo quante saranno le domande valide presentate e di conseguenza se le risorse destinate saranno sufficienti; poiché per i pagamenti verrà seguito un ordine cronologico, consigliamo di essere solleciti e di testare fin da subito le modalità di accesso.
Tutorial: come presentare la domanda per il bonus 600 euro.