Credito d'imposta per le spese di vacanze sul territorio nazionale per i nuclei familiari con un reddito Isee non superiore a 40.000 euro

<br>CHI PUO’ USUFRUIRE DEL BENEFICIO?
I nuclei familiari con un reddito ISEE non superiore a 40.000 euro.
QUALI SONO I SERVIZI ACQUISTABILI?
I servizi offerti in ambito nazionale dalle imprese turistico ricettive, nonché dagli agriturismo e dai bed & breakfast in possesso dei titoli prescritti dalla normativa nazionale e regionale per l’esercizio dell’attività turistico ricettiva.
ARCO TEMPORALE
Il credito è utilizzabile dal 1° luglio al 31 dicembre 2020
QUALE BENEFICIO E’ PREVISTO?
E’ previsto un credito, utilizzabile da un solo componente per nucleo familiare, nella misura di 500 euro per ogni nucleo familiare (formato almeno da 3 persone).
Se il nucleo familiare è composto da 2 persone il credito è di 300 euro
Se il nucleo familiare è composto da 1 sola persona il credito è di 150 euro.
COME SI OTTIENE IL BENEFICIO?
Il credito è riconosciuto alle seguenti condizioni, prescritte a pena di decadenza:

a) le spese debbono essere sostenute in un’unica soluzione in relazione ai servizi resi da una singola impresa turistico ricettiva, da un singolo agriturismo o da un singolo bed & breakfast;
b) il totale del corrispettivo deve essere documentato da fattura elettronica o documento commerciale nel quale è indicato il codice fiscale del soggetto che intende fruire del credito;
c) il pagamento del servizio deve essere corrisposto senza l’ausilio, l’intervento o l’intermediazione di soggetti che gestiscono piattaforme o portali telematici diversi da agenzie di viaggio e tour operator.

COME SI UTILIZZA IL BENEFICIO?
Per il cliente il credito sarà fruibile per il 80 per cento come sconto sul corrispettivo dovuto.
In pratica, il fornitore presso i quali la spesa e stata sostenuta anticiperà il credito e per il 20 per cento in forma di detrazione di imposta in sede di dichiarazione dei redditi da parte dell’avente diritto.
Il fornitore maturerà un credito d’imposta che potrà utilizzare esclusivamente in compensazione, con facoltà di cessione ai propri fornitori di beni e servizi ovvero ad altri soggetti privati, nonché a istituti di credito o intermediari finanziari. Si rimane in attesa di un successivo provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate, che definirà le modalità applicative.
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Capo I
Misure per il turismo e la cultura
Art.176 Tax credit vacanze
1. Per il periodo d’imposta 2020 è riconosciuto un credito in favore dei nuclei familiari con ISEE in corso di validità, ordinario o corrente ai sensi dell’articolo 9 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013 n. 159, non superiore a 40.000 euro, utilizzabile, dal 1° luglio al 31 dicembre 2020, per il pagamento di servizi offerti in ambito nazionale dalle imprese turistico ricettive, nonché dagli agriturismo e dai bed &breakfast in possesso dei titoli prescritti dalla normativa nazionale e regionale per l’esercizio dell’attività turistico ricettiva.
2. Il credito di cui al comma 1, utilizzabile da un solo componente per nucleo familiare, è attribuito nella misura massima di 500 euro per ogni nucleo familiare. La misura del credito è di 300 euro per i nuclei familiari composti da due persone e di 150 euro per quelli composti da una sola persona.
3. Il credito di cui al comma 1 è riconosciuto alle seguenti condizioni, prescritte a pena di decadenza:
a) le spese debbono essere sostenute in un’unica soluzione in relazione ai servizi resi da una singola impresa turistico ricettiva, da un singolo agriturismo o da un singolo bed & breakfast;
b) il totale del corrispettivo deve essere documentato da fattura elettronica o documento commerciale ai sensi dell’articolo 2 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, nel quale è indicato il codice fiscale del soggetto che intende fruire del credito;
c) il pagamento del servizio deve essere corrisposto senza l’ausilio, l’intervento o l’intermediazione di soggetti che gestiscono piattaforme o portali telematici diversi da agenzie di viaggio e tour operator.
4. Il credito di cui al comma 1 è fruibile esclusivamente nella misura dell’80 per cento, d’intesa con il fornitore presso il quale i servizi sono fruiti, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto e per il 20 per cento in forma di detrazione di imposta in sede di dichiarazione dei redditi da parte dell’avente diritto.