Procedura operativa per la regolarizzazione dei lavoratori clandestini e la conversione dei permessi di soggiorno scaduti

(Circolare Ministero dell’Interno del 30 maggio 2020).<br>Il Decreto Rilancio ha introdotto una procedura di regolarizzazione dei lavoratori extracomunitari in possesso di un permesso di soggiorno scaduto (a proposito, vi suggeriamo il nostro articolo a riguardo).

Il 30 maggio il Ministero dell’Interno ha pubblicato una circolare per definire le modalità per la presentazione delle istanze di regolarizzazione. Riportiamo di seguito le novità introdotte:

LIMITI DI REDDITO
Sono stati specificati i limiti di reddito minimo per i datori di lavoro interessati. Tali limiti sono individuati in:

Reddito imponibile minimo non inferiore a 30.000 euro, per i settori produttivi agricoltura, allevamento e zootecnia, pesca e acquacoltura e attività connesse.
Reddito non inferiore a 20.000 euro, per i settori del lavoro domestico o di assistenza alla persona (in caso di nucleo familiare composto da un solo soggetto percettore di reddito), e non inferiore a 27.000 euro, in caso di nucleo familiare composto da più soggetti conviventi.

Tali limiti non si applicano al datore di lavoro affetto da patologie o disabilità che ne limitano l’autosufficienza, che presenta l’istanza per un lavoratore straniero addetto alla sua assistenza.
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE – PROCEDURA PER IL DATORE DI LAVORO

Le istanze sono valide solo per datori di lavoro e lavoratori impiegati nei settori sopra indicati, e possono essere presentate dal 1° giugno al 15 luglio 2020 dalle ore 7:00 alle 22:00 accedendo tramite credenziali SPID a questo indirizzo. Per la compilazione è disponibile una guida predisposta dal Ministero, ma il datore di lavoro può far riferimento anche alle associazioni di categoria, alle organizzazioni sindacali e ai patronati per richiederne gratuitamente assistenza.
Successivamente all’invio della domanda sarà generata, nell’ area personale del datore di lavoro, la relativa ricevuta da consegnare in copia al lavoratore ai fini di attestare l’avvenuta presentazione e di consentire allo stesso di soggiornare sul territorio nazionale e di svolgere regolarmente l’attività lavorativa.

Lo stesso Ministero dell’Interno chiarisce che non sono state fissate quote massime di ammissione delle domande, quindi non vi è motivo per affrettare la presentazione della domanda purché essa avvenga entro i termini stabiliti.
PAGAMENTI
Il datore di lavoro dovrà pagare €500,00 per ogni lavoratore prima di presentare la domanda, utilizzando il modello F24 (REDT 2020) scaricabile qui. Le regole per la compilazione del modello possono essere invece consultate qui.
Nota bene: Le somme versate non sono in alcun modo ripetibili (ndr. rimborsabili), nemmeno nel caso in cui l’istanza non venisse accettata.
Dopo aver presentato la domanda, il datore di lavoro ed il lavoratore dovranno attendere la convocazione da parte dello Sportello unico per l’immigrazione per procedere alla verifica della documentazione e alla stipula del contratto di soggiorno.

Contestualmente, lo Sportello provvederà all’invio della comunicazione obbligatoria di assunzione e alla consegna al lavoratore del kit contenente la modulistica necessaria per presentare la richiesta del permesso di soggiorno per lavoro subordinato, che dovrà essere poi inviato alla Questura tramite gli uffici postali.

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE – PROCEDURA PER IL LAVORATORE

Gli stranieri irregolari con permesso di soggiorno scaduto dal 31 ottobre 2019, non rinnovato o convertito in altro titolo di soggiorno, e che prima di tale data hanno lavorato nei settori sopra indicati, possono chiedere il rilascio di un permesso di soggiorno temporaneo, valido solo nel territorio nazionale, della durata di sei mesi decorrenti dalla data di presentazione dell’istanza.

Gli stranieri riceveranno dallo Sportello per l’immigrazione il kit per la domanda di rinnovo del permesso di soggiorno con allegate le specifiche istruzioni di compilazione. Oltre alla domanda compilata, sarà necessario presentare la seguente documentazione:

Passaporto o documento equipollente (in corso di validità)
Fotocopia in formato A4 del medesimo documento di riconoscimento 
Fotocopia in formato A4 di tutta l’ulteriore documentazione richiesta nelle istruzioni (utile a dimostrare di aver soggiornato sul territorio nazionale dall’8 marzo e di aver svolto attività lavorativa nei settori sopra indicati)
Ricevuta del modello F24 (RECT 2020) attestante il pagamento di €130 a copertura degli oneri per la procedura (qui le regole per la compilazione)

Al momento della presentazione della domanda, il lavoratore dovrà versare €30 direttamente all’ufficio postale più €16 per la marca da bollo necessario alla compilazione della domanda. Fino al 10 giugno l’accesso agli uffici postali per le richieste di permesso di soggiorno sarà possibile rispettando la seguente ripartizione per cognome. Successivamente al 10 giugno il servizio sarà erogato senza alcuna ripartizione alfabetica.

Alla consegna della domanda, lo straniero riceverà una lettera di convocazione presso la Questura per l’esame della sua richiesta ed il rilascio del permesso di soggiorno temporaneo. Il titolo di soggiorno potrà essere convertito in permesso per motivi di lavoro qualora lo straniero, nel termine di sei mesi, abbia ottenuto un contratto di lavoro nei settori produttivi interessati.

PER ULTERIORI INFORMAZIONI

Il Ministero dell’Interno ha messo a disposizione un help desk a questo indirizzo, attivo dal lunedì al venerdì, dalle ore 8.00 alle ore 20.00 ed il sabato dalle ore 8.00 alle ore 14.00, a partire dal 1° giugno e fino al 15 luglio.

Per informazioni sulla procedura è disponibile la seguente casella di posta elettronica dedicata: infoemersione2020@interno.it.

Documentazione necessaria per la presentazione della domanda

documento di identità o equipollente del datore di lavoro e del lavoratore in corso di validità; con riferimento al documento di identità del lavoratore, qualora nell’istanza sia stato indicato un documento scaduto, copia dello stesso dovrà comunque essere esibita. Con documento d’identità si intendono, ad esempio:

lasciapassare comunitario;
lasciapassare frontiera;
titolo di viaggio per stranieri;
titolo di viaggio apolidi;
titolo di viaggio rifugiati politici;
attestazione di identità rilasciata dalla Rappresentanza Diplomatica in Italia del Paese di origine;
permesso di soggiorno (scaduto), fermo restando che all’atto della convocazione presso lo Sportello Unico per l’Immigrazione lo straniero dovrà essere in possesso di un documento di identità in corso di validità.

ricevuta di versamento del modello F24 relativo al pagamento del contributo forfettario di 500 euro;
ricevuta di versamento del contributo forfettario a titolo retributivo, contributivo e fiscale, se dovuto;
prova della presenza in Italia dello straniero documentata da attestazione di data antecedente all’8 marzo 2020, rilasciata da organismi pubblici intesi (a titolo meramente esemplificativo: certificazione medica proveniente da struttura pubblica, certificato di iscrizione scolastica dei figli, tessere nominative dei mezzi pubblici, certificazioni provenienti da forze di polizia, titolarità di schede telefoniche o contratti con operatori italiani, documentazione proveniente da centri di accoglienza e/ o di ricovero autorizzati anche religiosi, le attestazioni rilasciate dalle rappresentanze diplomatiche o consolari in Italia);
certificazione della struttura sanitaria pubblica o del medico convenzionato SSN, rilasciata in data antecedente all’inoltro della domanda, che attesti la limitazione dell’autosufficienza (nel caso in cui la dichiarazione riguardi l’attività di assistenza alla persona);
dichiarazione relativa al possesso dei requisiti reddituali;
marca da bollo il cui codice identificativo sia stato inserito in domanda;
ogni altra documentazione che lo Sportello Unico ritenga necessario acquisire.

Riassunto della procedura:
(clicca sull’immagine per ingrandire)