12 Giu Ganasce fiscali su auto del dipendente (pubblico o privato)
<br>Per espressa previsione normativa, sono nulle le ganasce fiscali apposte su veicoli di imprenditori e professionisti che siano in grado di dimostrare la del bene nell’esercizio dell’attività.
La produzione d’idonea documentazione di supporto, corredata da giustificazioni sull’utilizzo del mezzo, consente di ottenere la cancellazione del fermo così come previsto dall’art. 86, D.P.R. 29/09/1973 modificato dall’art. 52, co. 1, lettera m-bis) D.L. 21.06.2013, n. 69 (c.d. Decreto “del Fare”).
Ci si chiede cosa accada se il provvedimento di fermo amministrativo riguardi la vettura di un lavoratore dipendente, pubblico o privato, allorquando il mezzo di trasporto sia indispensabile per la produzione del reddito.
Nel silenzio del Legislatore e della prassi amministrativa, a nostro parere, non si può non pervenire, in via meramente interpretativa, ad una soluzione che privilegi il rispetto del principio generale di eguaglianza e ragionevolezza ex art. 3 e 53 della Costituzione, che ridonda nel divieto di introdurre ingiustificate disparità di trattamento tra i contribuenti per situazioni analoghe.
A tale riguardo si segnala recente giurisprudenza di merito che ritiene illegittimo il provvedimento di fermo amministrativo quando il bene sottoposto a misura cautelare è rappresentato da un autoveicolo di proprietà di un lavoratore dipendente che, non avendo altri mezzi di trasporto per recarsi al lavoro, deve necessariamente utilizzare la propria autovettura. Ad esempio, se la sede lavorativa si trova in una zona non coperta dal servizio di trasporto pubblico, il dipendente potrà dimostrare, in sede contenziosa, il legame di riferibilità del veicolo necessario al processo lavorativo.
In virtù degli orientamenti dei Giudici di merito (cfr. Sentenza n. 9202/24/14 di CTP di Milano, Sez XXIV, emessa in data 03.04.2014 e depositata il 29.10.2014) il lavoratore illustrerà (e documenterà) in sede di gravame avverso il fermo amministrativo le ragioni che consentono di ritenere il mezzo di trasporto indispensabile per l’espletamento dell’attività di lavoro subordinato.