Decreto liquidità: le garanzie SACE sui finanziamenti alle imprese

(DECRETO-LEGGE 8 aprile 2020, n. 23 art 1, modificato con LEGGE 5 giugno 2020, n. 40).<br>GARANZIE CONCESSE DA SACE S.P.A.
Con il decreto liquidità è stato potenziato il quadro di strumenti di sostegno alle imprese per fronteggiare le difficoltà correlate all’emergenza sanitaria Covid – 19.
Le garanzie sono erogate a società che operano sul territorio nazionale, che non controllano né sono controllate da società residenti in Paesi o territori non cooperativi ai fini fiscali
Le garanzie sono rilasciate entro il 31 dicembre 2020, per finanziamenti di durata non superiore a 6 anni, con la possibilità per le imprese di avvalersi di un preammortamento di durata fino a 36 mesi.
IMPEGNI RICHIESTI AI BENEFICIARI
Prima di approfondire le condizioni relativi agli importi garantiti dal decreto liquidità, affrontiamo gli aspetti di cui si deve fare carico l’impresa beneficiaria (nel decreto sono indicati come “impegni”):

“l’impresa che beneficia della garanzia assume l’impegno che essa, nonché ogni altra impresa con sede in Italia che faccia parte del medesimo gruppo cui la prima appartiene, comprese quelle soggette alla direzione e al coordinamento da parte della medesima, non approvi la distribuzione di dividendi o il riacquisto di azioni nel corso dell’anno 2020. Qualora le suddette imprese abbiano già distribuito dividendi o riacquistato azioni al momento della richiesta del finanziamento, l’impegno è assunto dall’impresa per i dodici mesi successivi alla data della richiesta»;
l’impresa che beneficia della garanzia assume l’impegno a gestire i livelli occupazionali attraverso accordi sindacali;”

Relativamente al punto “a” il decreto è chiaro nel rappresentare la richiesta di non distribuire i dividendi o riacquistare azioni alla quale le imprese beneficiarie devono attenersi. Tale punto tuttavia è rappresentato come un impegno e non sembra essere quindi una condizione ostativa al rilascio della garanzia SACE. Non sono inoltre specificate eventuali condizioni di revoca delle garanzie concesse in caso di mancato rispetto di tale impegno, e quindi tale punto attualmente sembra configurarsi più come un’indicazione fornita dal legislatore che come una condizione.
In merito al punto “b”, a differenza del punto precedente, il decreto non esplicita in modo chiaro le specifiche di attuazione o le condizioni imposte. Analogamente al punto precedente, anche il punto b viene rappresentato come un impegno, senza indicazione di eventuali conseguenze in caso di mancato rispetto, con il rischio di rimanere soggetto ad interpretazioni. È importante segnalare che attualmente l’effettiva sottoscrizione di un accordo sindacale non è posta come condizione ostativa all’ottenimento della garanzia. Nella gestione dei livelli occupazionali, oltre ai vincoli imposti dal Decreto rilancio ed il divieto di licenziamento per giustificato motivo, fino al 17 agosto sarà quindi sufficiente dimostrare di aver instaurato un dialogo con le rappresentanze sindacali volto a condividere le finalità e gli impieghi previsti per il prestito, al fine di dimostrare l’utilizzo delle somme ottenute orientato al mantenimento dei livelli occupazionali.
CONDIZIONI PER IL RILASCIO DELLA GARANZIA SACE
Il decreto specifica due condizioni:

l’impresa beneficiaria non doveva ricadere nella categoria delle imprese in difficoltà al 31 dicembre 2019, e al 29 febbraio 2020 non doveva essere presente tra le esposizioni deteriorate presso il sistema bancario
il rapporto tra debito e patrimonio netto contabile registrato negli ultimi due anni dall’impresa non può essere superiore a 7,5
il finanziamento coperto dalla garanzia deve essere destinato a sostenere costi del personale, canoni di locazione o di affitto di ramo d’azienda, e le medesime imprese devono impegnarsi a non delocalizzare le produzioni, investimenti o capitale circolante impiegati in stabilimenti produttivi e attività imprenditoriali che siano localizzati in Italia, come documentato e attestato dal rappresentante legale dell’impresa beneficiaria
il finanziamento di cui alla lettera deve essere destinato, in misura non superiore al 20 % dell’importo erogato, al pagamento di rate di finanziamenti, scadute o in scadenza nel periodo emergenziale ovvero dal 1° marzo 2020 al 31 dicembre 2020, per le quali il rimborso sia reso oggettivamente impossibile in conseguenza della diffusione dell’epidemia di COVID-19 o delle misure dirette alla prevenzione e al contenimento della stessa.

IMPORTO DEL PRESTITO ASSISTITO DA GARANZIA
Per calcolare l’importo del finanziamento su cui applicare le percentuali di garanzia SACE è necessario considerare un ammontare non superiore ai seguenti elementi:

25% del fatturato annuo dell’impresa relativo al 2019
il doppio dei costi del personale dell’impresa relativi al 2019

Per le imprese in attività dal 31 dicembre 2018, i costi del personale sono quelli previsti per i primi due anni di attività.
PERCENTUALE DI GARANZIA SACE SUI PRESTITI
La garanzia SACE si applica sull’importo del finanziamento in misura fissa in base alle dimensioni aziendali:

Fino a 5000 dipendenti e fatturato fino a 1,5 Mld€: 90 %
Oltre 5000 dipendenti in Italia e fatturato superiore a 1,5 Mld€: 80%
Imprese con fatturato oltre i 5 Mld€: 70 %

si fa riferimento al valore del fatturato in Italia e dei costi del personale sostenuti in Italia da parte dell’impresa ovvero su base consolidata qualora l’impresa appartenga ad un gruppo
COMMISSIONI ANNUALI DOVUTE DALLE IMPRESE:

per i finanziamenti di piccole e medie imprese sono corrisposti, in rapporto all’importo garantito, 25 punti base durante il primo anno, 50 punti base durante il secondo e terzo anno, 100 punti base durante il quarto, quinto e sesto anno;
per i finanziamenti di imprese diverse dalle piccole e medie imprese sono corrisposti, in rapporto all’importo garantito, 50 punti base durante il primo anno, 100 punti base durante il secondo e terzo anno, 200 punti base durante il quarto, quinto e sesto anno;

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