Proroga dei termini dei versamenti di giugno per i contribuenti ISA e i forfetari

<br>Il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha comunicato che, per tener conto dell’impatto dell’emergenza COVID-19 sull’operatività dei contribuenti di minori dimensioni e, conseguentemente, sull’operatività dei loro intermediari, sarebbe in corso di emanazione il DPCM che proroga il termine di versamento del saldo 2019 e del primo acconto 2020 ai fini delle imposte sui redditi e dell’IVA, per i contribuenti interessati dall’applicazione degli Indici Sintetici di Affidabilità (ISA), compresi quelli aderenti al regime forfetario.
Il termine di versamento in scadenza il 30 giugno sarà prorogato al 20 luglio, senza corresponsione di interessi.
In occasione di una analoga proroga, già nel 2019, era stato precisato che ne possono beneficiare tutti i contribuenti che, contestualmente:

esercitano, in forma di impresa o di lavoro autonomo, tali attività prescindendo dal fatto che gli stessi applichino o meno gli ISA;
dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun ISA, dal relativo decreto ministeriale di approvazione.

Laddove vi siano queste condizioni, risultano interessati dalla proroga anche i contribuenti che, per il periodo di imposta in oggetto:

applicano il regime forfetario agevolato;
applicano il regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità;
determinano il reddito con altre tipologie di criteri forfetari;
dichiarano altre cause di esclusione dagli ISA.

Ricordiamo infine che per le società di capitali e i soggetti IRES, la scadenza per il versamento delle imposte è legata alla data di approvazione del bilancio dell’esercizio:

se l’approvazione del bilancio avviene entro il 120° giorno successivo al 31 dicembre 2019, il termine per il versamento delle imposte coincide con il 30 giugno 2020 (20 luglio per i soggetti ISA);
se l’approvazione del bilancio avviene entro il 180° giorno successivo al 31 dicembre 2019 (come previsto, quest’anno, anche dall’articolo 106, D.L. 18/2020), il termine per il versamento delle imposte coincide con l’ultimo giorno del mese successivo a quello di approvazione del bilancio: se l’approvazione avviene nel mese di maggio, il termine coincide con il 30 giugno 2020 mentre se l’approvazione avviene nel mese di giugno, il termine coincide con il 31 luglio 2020;
se il bilancio dell’esercizio 2019 non viene approvato entro i 180 giorni dal 31 dicembre 2019, il versamento delle imposte dovrà comunque essere effettuato entro il 31 luglio 2020.