Notifiche degli atti tributari solo presso il domicilio fiscale del contribuente

Con l’ordinanza del 03.12.2019, n. 31479 la Corte di Cassazione affronta un curioso caso, ovvero la notifica degli atti tributari all’indirizzo indicato per il servizio “seguimi” di Poste Italiane. La Corte di Cassazione afferma che non può essere equiparato al domicilio eletto dal contribuente. Quest’ultimo, regolato dall’art. 60 del D. P. R. n. 600 del 1973, è l’unico ad integrare i requisiti formali necessari a raggiungere l’obiettivo della notificazione. Spiegano i giudici che, invece, il servizio “seguimi” non ha alcuna rilevanza giuridica ai fini della validità delle notificazioni. Infatti l’indicazione di un nuovo indirizzo al quale recapitare la corrispondenza non può in alcun modo assurgere ad elezione di domicilio ai sensi della lettera d) dell’art. 60 del citato decreto, in assenza dei requisiti formali prescritti dalla norma.

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