22 Lug Taglio del cuneo fiscale
Legge 2 aprile 2020, n. 21, in conversione del D.L. 3/2020.<br>Il Decreto Legge n.3, 5 febbraio 2020, all’articolo 1 e 2, introduce due misure con impatto significativo sul cuneo fiscale dei lavoratori dipendenti. Tali misure in sintesi.
L’articolo 1 prevede, relativamente ai redditi prodotti nel mese di luglio 2020, quindi a partire dalla busta paga di luglio o di agosto a seconda del momento concordato del pagamento, la sostituzione del bonus D.L. 66/2014 (cd. “Bonus Renzi”) con un nuovo bonus di importo pari a 100 euro mensili diretto ad una platea di beneficiari più estesa.
Il bonus deve essere rapportato al periodo di lavoro, e sarà percepito dai lavoratori con un reddito annuo da €8.174 a 28.000 (il limite del cd. “Bonus Renzi” era di 26.600€).
Per l’anno 2020 il bonus totale erogato ammonterà quindi fino ad un massimo di 600 euro. A partire dal 2021 il bonus ammonterà fino ad un massimo di 1200 euro annui. Tale bonus non andrà ad aumentare il reddito imponibile e non è quindi soggetto a imposizione fiscale o a ritenute previdenziali.
L’articolo 2 prevede che, limitatamente ai mesi da luglio a dicembre 2020, sia prevista l’aggiunta di una ulteriore detrazione da lavoro dipendente (e perciò una riduzione diretta dell’IRPEF lorda dovuta dal lavoratore). A partire dal 2021, salvo ulteriori provvedimenti, non sarà più possibile godere di tale detrazione.
Le condizioni per godere della detrazione prevedono che questa spetti ai lavoratori dipendenti con un reddito superiore a 28.000 euro, a cui non spetta il bonus di cui all’articolo 1.
I beneficiari della detrazione aggiuntiva sono i dipendenti compresi in due fasce di reddito:
da euro 28.000 a 35.000
da euro 35.000 a 40.000
La formula per il calcolo delle detrazioni:
Redditi da 28.000 a 35.000 euro
480 + 120*(35.000-reddito complessivo annuo) /7.000
Redditi da 35.000 a 40.000
480*(40000-reddito complessivo annuo) /5.000
La detrazione così risultante spetta per i mesi da luglio a dicembre e deve essere rapportata ai mesi effettivamente lavorati (dividendo il risultato per 6 e moltiplicandolo per i mesi di lavoro effettivo).
Per semplicità si riporta di seguito una tabella esemplificativa delle detrazioni per fascia di reddito. Nel calcolo reale sarà necessario considerare il reddito complessivo e non la “cifra tonda”.
Reddito annuo
Detrazione complessiva
(luglio-dicembre)
28001
599,98
29000
582,86
30000
565,71
31000
548,57
32000
531,43
33000
514,29
34000
497,14
35000
480,00
36000
384,00
37000
288,00
38000
192,00
39000
96,00
40000
0,00
Il decreto prevede la restituzione del bonus non spettante nel caso in cui i requisiti reddituali vengano a mancare nel calcolo a consuntivo del reddito annuo. In questo caso le somme saranno trattenute dal datore di lavoro in un’unica soluzione solo se inferiori a 60 euro. Se il totale da restituire fosse superiore a 60 euro, l’importo sarà trattenuto in quattro rate di pari importo.
Il bonus di 100 euro previsto dal Decreto sarà erogato anche sulle prestazioni di cassa integrazione anche nel caso in cui la diminuzione di reddito causata dalla cassa avrebbe fatto decadere il diritto del lavoratore a percepire l’integrazione andando sotto la fascia minima prevista.
Note:
Articolo 1:
Trattamento integrativo dei redditi di lavoro dipendente e assimilati
1. Nelle more di una revisione degli strumenti di sostegno al reddito, qualora l’imposta lorda determinata sui redditi di cui agli articoli 49, con esclusione di quelli indicati nel comma 2, lettera a), e 50, comma 1, lettere a), b), c), c-bis), d), h-bis) e l), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sia di importo superiore a quello della detrazione spettante ai sensi dell’articolo 13, comma 1, del citato testo unico, e’ riconosciuta una somma a titolo di trattamento integrativo, che non concorre alla formazione del reddito, di importo pari a 600 euro per l’anno 2020 e a 1.200 euro a decorrere dall’anno 2021, se il reddito complessivo non e’ superiore a 28.000 euro.
2. Il trattamento integrativo di cui al comma 1 e’ rapportato al periodo di lavoro e spetta per le prestazioni rese dal 1° luglio 2020.
3. I sostituti d’imposta di cui agli articoli 23 e 29 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, riconoscono il trattamento integrativo ripartendolo fra le retribuzioni erogate a decorrere dal 1° luglio 2020 e verificano in sede di conguaglio la spettanza dello stesso. Qualora in tale sede il trattamento integrativo di cui al comma 1 si riveli non spettante, i medesimi sostituti d’imposta provvedono al recupero del relativo importo, tenendo conto dell’eventuale diritto all’ulteriore detrazione di cui all’articolo 2. Nel caso in cui il predetto importo superi 60 euro, il recupero dello stesso e’ effettuato in quattro rate di pari ammontare a partire dalla retribuzione che sconta gli effetti del conguaglio.
4. I sostituti d’imposta compensano il credito erogato ai sensi del comma 1 mediante l’istituto di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
Art. 2
Ulteriore detrazione fiscale per redditi di lavoro dipendente e assimilati
1. In vista di una revisione strutturale del sistema delle detrazioni fiscali, ai titolari dei redditi di cui agli articoli 49, con esclusione di quelli indicati nel comma 2, lettera a), e 50, comma 1, lettere a), b), c), c-bis), d), h-bis) e l), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, spetta una ulteriore detrazione dall’imposta lorda, rapportata al periodo di lavoro, di importo pari a:
a) 480 euro, aumentata del prodotto tra 120 euro e l’importo corrispondente al rapporto tra 35.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 7.000 euro, se l’ammontare del reddito complessivo è superiore a 28.000 euro ma non a 35.000 euro;
b) 480 euro, se il reddito complessivo e’ superiore a 35.000 euro ma non a 40.000 euro; la detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l’importo di 40.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l’importo di 5.000 euro.
2. In vista di una revisione strutturale del sistema delle detrazioni fiscali, l’ulteriore detrazione di cui al comma 1 spetta per le prestazioni rese dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2020.
3. I sostituti d’imposta di cui agli articoli 23 e 29 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, riconoscono l’ulteriore detrazione ripartendola fra le retribuzioni erogate a decorrere dal 1° luglio 2020 e verificano in sede di conguaglio la spettanza della stessa. Qualora in tale sede l’ulteriore detrazione di cui al comma 1 si riveli non spettante, i medesimi sostituti d’imposta provvedono al recupero del relativo importo. Nel caso in cui il predetto importo superi 60 euro, il recupero dell’ulteriore detrazione non spettante è effettuato in quattro rate di pari ammontare a partire dalla retribuzione che sconta gli effetti del conguaglio.