Covid-19: rischia il licenziamento il lavoratore che si ammala "colpevolmente" durante le ferie

Cass. Civ. Sez. lav., 25 gennaio 2011, n. 1699.<br>Il divieto al licenziamento
Tra le misure adottate dal governo per affrontare la situazione di crisi causata dalla diffusione del virus Covid – 19, è compreso il divieto di effettuare licenziamenti per giustificato motivo, con l’obiettivo di contenere il tasso di disoccupazione. Tale misura è oggetto di dibattito in quanto l’imposizione di un limite così rigido al potere datoriale rischia di mettere a rischio la salute delle imprese in maggiore sofferenza.

La tutela del lavoratore da parte della Giurisprudenza e del Datore di Lavoro
Mentre da un lato la giurisprudenza ha così tentato di proteggere i posti di lavoro dei lavoratori dipendenti dagli effetti economici della crisi, dall’altro lato spetta al datore di lavoro tutelare la sicurezza e la salute fisica e mentale degli stessi nell’ambito dell’esercizio dell’attività lavorativa. Da questo ne consegue che, tra gli altri obblighi, il datore di lavoro è tenuto ad informare i lavoratori su tutti i rischi che potrebbero portare ad un danno al lavoratore tale da comprometterne il regolare svolgimento dell’attività lavorativa.

Il rispetto delle linee guida e delle misure di sicurezza
È altresì vero che la messa a disposizione dell’attività lavorativa da parte del lavoratore costituisce la base dello scambio rappresentato dal contratto di lavoro. Una volta che il datore di lavoro ha messo in pratica tutte le misure necessarie perché il lavoro possa essere svolto in sicurezza e informato il lavoratore sui rischi, è dovere del lavoratore seguire le indicazioni date dal datore di lavoro e prestare l’attività lavorativa.
Nell’attuale contesto storico, rappresentato da una violenta pandemia che ha messo a rischio la vita di molte persone, e terminato quella di altre, è fatto dovere al datore di lavoro informare i propri dipendenti anche sui rischi che questi potrebbero correre svolgendo il periodo di ferie in uno dei Paesi ad alto rischio di contagio.

Licenziamento per giusta causa per malattia durante le ferie
Al contempo, il lavoratore correttamente informato che decide di ignorare tali avvertimenti, ammalandosi mette a rischio coscientemente lo svolgimento della propria attività lavorativa e quella dei colleghi, commettendo un vero e proprio illecito disciplinare. La giurisprudenza, riconoscendo che tale condotta viola i princìpi di correttezza e buona fede di cui agli artt. 1175 e 1375 c.c. riconosce pertanto quale giusta causa il licenziamento del lavoratore che non presta il proprio lavoro poiché ammalato durante le ferie svolte in un Paese ad alto rischio, in violazione delle linee guida fornite dal datore di lavoro.

Riportiamo di seguito il fac-simile della comunicazione da inviare a dipendenti e collaboratori pubblicato dal sito Fondazione Studi (approfondimento 31/07/2020), al fine di informarli correttamente sui rischi che possono correre svolgendo le ferie in uno dei Paesi ad alto rischio di contagio:

[Inserire datore di lavoro]
Luogo, Data

Al personale dipendente ed ai collaboratori
Oggetto: Covid-19, aggiornamenti in vista della fruizione della pausa feriale
Desideriamo richiamare l’attenzione sul fatto che, seppure l’epidemia da Covid-19 in Italia sia attualmente sotto controllo, lo stesso non può dirsi per molti paesi esteri, appartenenti all’Unione europea ed extraeuropei.
Per tale motivo, in base a quanto stabilito dal DPCM 11 giugno 2020 e dalle ordinanze del Ministro della Salute del 30 giugno, 16 luglio e 24 luglio 2020, vi è l’obbligo di sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario per tutti coloro rientrano in Italia da: Romania e Bulgaria.
Mentre è attualmente del tutto vietato l’ingresso in Italia alle persone provenienti dai seguenti paesi:

Bosnia Erzegovina,
Kosovo,
Macedonia del Nord,
Moldova,
Montenegro,
Serbia,
Bangladesh,
Armenia,
Bahrein,
Brasile,
Cile,
Kuwait,
Oman,
Panama,
Perù,
Repubblica Dominicana.

I predetti elenchi potrebbero essere modificati e ampliati in qualunque momento, su disposizione del Ministro della Salute, in relazione all’andamento dell’epidemia in paesi ora non presenti negli elenchi stessi.
Sicché, gli obblighi di quarantena o il divieto di ingresso in Italia potrebbero improvvisamente essere estesi anche a coloro che si fossero recati in altri paesi con alta incidenza di contagio.
Per tali motivi, raccomandiamo la massima attenzione nel pianificare eventuali viaggi all’estero e ricordiamo l’obbligo di segnalare tempestivamente al proprio medico curante e al medico competente qualsiasi malessere che possa essere ricondotto alla Covid-19: febbre, mal di gola, tosse, raffreddore e alterazioni del gusto/olfatto, difficoltà respiratorie.
Obblighi comportamentali per le persone che rientrano da paesi per i quali è previsto l’obbligo di sorveglianza sanitaria (Romania e Bulgaria):

A. non possono raggiungere il luogo prescelto con un mezzo privato, ma, al momento dell’ingresso in Italia, devono contattare il Dipartimento di prevenzione, il quale, d’accordo con la Protezione Civile, definirà il luogo dove rimarranno in isolamento per 14 giorni e le modalità di trasporto verso tale luogo;
B. devono sottoporsi a sorveglianza sanitaria rimanendo telefonicamente in contatto con il Dipartimento di Prevenzione e rispondendo alle domande sullo stato di salute;
C. devono rimanere in isolamento domiciliare per 14 giorni.

Durante l’isolamento domiciliare le persone devono:

evitare ogni contatto sociale;
restare a casa;
essere sempre raggiungibili telefonicamente;
avvertire immediatamente il medico di medicina generale o il pediatra di libera scelta e l’operatore di sanità pubblica dell’insorgenza di sintomi (febbre, tosse, mal di gola, raffreddore, perdita del gusto/olfatto, difficoltà di respiro); in caso di sintomi è obbligatorio indossare la mascherina chirurgica e allontanarsi da eventuali conviventi, rimanere nella propria stanza con la porta chiusa arieggiando l’ambiente, in attesa del trasferimento in ospedale o centro di isolamento, se necessario.

La Direzione