contributo a fondo perduto e calcolo del calo del fatturato

Con la Circolare n. 22/E del 21 luglio l’Agenzia delle Entrate fornisce nuove risposte ai quesiti degli operatori relativi al contributo a fondo perduto.

Uno dei quesiti riguarda la verifica della riduzione del fatturato per gli agenti e rappresentanti di commercio.

Come chiarito con la circolare n. 15/E del 2020, per il calcolo del fatturato e dei corrispettivi da confrontare al fine di verificare la riduzione prevista dalla disposizione normativa, poiché fa riferimento alla data di effettuazione dell’operazione di cessione dei beni o di prestazione dei servizi, dovranno essere considerate le operazioni eseguite nei mesi di aprile e fatturate o certificate, e che, conseguentemente, hanno partecipato alla liquidazione periodica del mese di aprile 2019 (rispetto ad aprile 2020).

Tuttavia, chiarisce l’Agenzia Entrate, in considerazione di quanto precisato in altro quesito contenuto nella stessa Circolare, per cui i soggetti in esame che producono reddito d’impresa possono comunque fruire del contributo a fondo perduto COVID-19, in relazione alle predette attività ammesse al contributo stesso, le indennità di fine mandato non rientrano nel calcolo in quanto riconducibili ad attività non ammesse al contributo.

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