AGEVOLAZIONI "PRIMA CASA" E IMMOBILE NON VENDUTO ENTRO L'ANNO CAUSA LOCKDOWN: NON SI PERDE IL BONUS FISCALE

Con la Risposta n. 345 dell’11 settembre 2020 l’Agenzia delle Entrate ricorda che le agevolazioni "prima casa" rientrano tra quelle che fruiscono della sospensione dei termini amministrativi e processuali prevista dall’Art. 24 del Decreto Legge n. 23/2020 (Decreto Liuqidità) e che, tra i termini oggetto di sospensione, è compreso il termine di 1 anno entro il quale il contribuente che abbia acquistato un immobile da adibire ad abitazione principale, deve procedere alla vendita dell’abitazione ancora in suo possesso, purché quest’ultima sia stata a sua volta acquistata usufruendo dei benefici ‘prima casa’.
Dunque, il contribuente che abbia acquistato un appartamento con le agevolazioni “prima casa” a maggio 2019, senza riuscire a vendere entro l’anno (maggio 2020) l’altro immobile di sua proprietà, acquistato usufruendo degli stessi benefici, a causa delle restrizioni imposte per fronteggiare l’epidemia da Covid-19, può fruire del periodo di sospensione dei termini previsto dal citato articolo 24 del DL n. 23 del 2020.
Pertanto, il termine per la suddetta alienazione riprenderà a decorrere dal 1° gennaio 2021.

Fonte: https://www.agenziaentrate.gov.it