20 Set abolizione della seconda rata IMU per il settore turistico e dello spettacolo
In considerazione degli effetti connessi all’emergenza epidemiologica da COVID-19 l’Art. 78 del Dl n. 104/2020 ha ampliato le agevolazioni in materia di imposta municipale propria (IMU), già riconosciute dall’art. 177 del Decreto “Rilancio”.
In particolare, l’art. 78 del Decreto “Agosto” estende l’esenzione alla seconda rata dell’Imu per il 2020.
Tale esenzione riguarda:
- gli immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, nonche’ immobili degli stabilimenti termali;
- gli immobili rientranti nella categoria catastale D/2 e relative pertinenze, immobili degli agriturismi, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei bed & amp; breakfast, dei residence e dei campeggi, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate;
- gli immobili rientranti nella categoria catastale D in uso da parte di imprese esercenti attività di allestimenti di strutture espositive nell’ambito di eventi fieristici o manifestazioni;
- gli immobili rientranti nella categoria catastale D/3 destinati a spettacoli cinematografici, teatri e sale per concerti e spettacoli, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate;
- gli immobili destinati a discoteche, sale da ballo, night-club e simili, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate.
L’esenzione di cui sopra si applica “nel rispetto dei limiti e delle condizioni previste dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19.»”.
Per gli immobili di categoria catastale D/3 destinati a spettacoli cinematografici, teatri e sale per concerti e spettacoli, chiarisce ancora l’art. 78 del Decreto “Agosto”, l’esenzione è estesa agli anni 2021 e 2022, a condizione che ci sia coincidenza tra proprietari e gestori delle attività (l’efficacia della norma è subordinata all’autorizzazione della Comunità europea).