La nuova fattura elettronica: tutto più informatizzato

Dal 1° ottobre sarà possibile applicare le nuove regole per la fatturazione elettronica che diventeranno poi obbligatorie dal 1° gennaio 2021.<br>Le novità riguardano specifiche tecniche, approvate in ultimo con il Provvedimento n.166579/2020 dell’Agenzia Entrate, che modificano il tracciato delle fatture elettroniche.
In particolare le nuove indicazioni si applicano alla codifica della natura dell’operazione e del tipo documento.
Sono stati soppressi i codici N2 (operazioni non soggette), N3 (non imponibili) e N6 (inversione contabile) per lasciar spazio a tre serie di sottocodifiche.
E’ richiesto infatti un maggior dettaglio delle operazioni con inversione contabile: cessioni di rottami e altri materiali di recupero (N6.1), di oro e argento puro (N6.2), subappalti nel settore edile (N6.3), cessioni di fabbricati (N6.4), di telefoni cellulari (N6.5), di prodotti elettronici (N6.6), prestazioni nel comparto edile e settori connessi (N6.7), operazioni nel settore energetico (N6.8) e una categoria residuale (N6.9).
Le operazioni non soggette vanno distinte tra extraterritoriali (N2.1) e una categoria residuale (N2.2).
Le non imponibili tra: esportazioni (N3.1), cessioni intraUe (N3.2), verso San Marino (N3.3), operazioni assimilate alle cessioni all’esportazione (N3.4), con lettera d’intento (N3.5) e altre operazioni che non concorrono alla formazione del plafond (N3.6).
Non è previsto però un codice specifico per i servizi internazionali (articolo 9 del decreto Iva) rilevanti per conseguire lo status di esportatore abituale e alimentare il plafond, i quali sembrerebbero non rientrare in alcuna categoria. Salvo diverse istruzioni è possibile utilizzare il codice N3.4, volendolo considerare come residuale.
Non è altresì chiaro se per le operazioni relative ai beni detassati a fronte dell’emergenza sanitaria vada indicato il codice N2.2 o l’N4.
Ulteriori novità riguardano le nuove codifiche «TipoDocumento». Con i codici da TD16 a TD23 , sarà possibile gestire le differenti situazioni che comportano l’emissione di autofattura o l’integrazione, con specifiche ad hoc anche per i depositi Iva. Il TD20 rimane valido per le autofatture da regolarizzazione.
I codici da TD24 a TD27 serviranno invece per gestire situazioni particolari: fatture differite e super-differite, cessioni di beni ammortizzabili e per passaggi interni, nonché fatture per autoconsumo o cessioni gratuite senza rivalsa.
Diventa così effettivamente praticabile una gestione completamente informatizzata delle operazioni in reverse e l’abbandono della procedura tradizionale (stampa del documento e integrazione manuale dello stesso).
In sintesi:

Tipo documento
Codice

TD01
Fattura

TD02
Acconto/Anticipo su fattura

TD03
Acconto/Anticipo su parcella

TD04
Nota di Credito

TD05
Nota di Debito

TD06
Parcella

TD16
Integrazione fattura reverse charge interno

TD17
Integrazione/autofattura per acquisto servizi dall’estero

TD18
Integrazione per acquisto di beni intracomunitari

TD19
Integrazione/autofattura per acquisto di beni ex art.17 c.2 DPR 633/72

TD20
Autofattura per regolarizzazione e integrazione delle fatture (art.6 c.8 d.lgs. 471/97 o art.46 c.5 D.L. 331/93)

TD21
Autofattura per splafonamento

TD22
Estrazione beni da Deposito IVA

TD23
Estrazione beni da Deposito IVA con versamento dell’IVA

TD24
Fattura differita di cui all’art.21, comma 4, lett. a)

TD25
Fattura differita di cui all’art.21, comma 4, terzo periodo lett. b)

TD26
Cessione di beni ammortizzabili e per passaggi interni (ex art.36 DPR 633/72)

TD27
Fattura per autoconsumo o per cessioni gratuite senza rivalsa