28 Set Gli aiuti di Stato nel modello Redditi: il saldo IRAP
<br>Si ricorda che nel quadro RS dei modelli REDDITI 2020, il cui invio telematico scadrà il 30 novembre, occorre compilare il prospetto denominato “Aiuti di Stato” da parte dei soggetti che, ai sensi dell’art. 52 della L. n. 234/2012, hanno ricevuto aiuti di Stato e/o aiuti de minimis. Le informazioni contenute nel prospetto rilevano ai fini della registrazione degli stessi da parte dell’Agenzia Entrate nel Registro nazionale degli aiuti di Stato.
L’Agenzia Entrate ha specificato che l’indicazione degli aiuti nel prospetto è necessaria e indispensabile ai fini della legittima fruizione degli stessi.
Il prospetto nel quadro RS denominato “Aiuti di Stato” deve essere compilato dai soggetti che nel 2019 (soggetti “solari”) hanno beneficiato di:
aiuti fiscali automatici (aiuti di Stato e aiuti de minimis);
aiuti fiscali subordinati all’emanazione di provvedimenti di concessione o di autorizzazione alla fruizione, comunque denominati, il cui importo non è determinabile nei predetti provvedimenti ma solo a seguito della presentazione della dichiarazione resa a fini fiscali nella quale sono dichiarati (disciplinati dall’art. 10 del DM 31 maggio 2017).
Il prospetto va compilato anche dai soggetti che hanno beneficiato nel periodo d’imposta di aiuti fiscali nei settori dell’agricoltura e della pesca e acquacoltura, da registrare nei registri SIAN e SIPA.
Come evidenziato dalle istruzioni, il prospetto è da compilare seguendo il principio di competenza, quindi se si sono verificati i presupposti per la fruizione nel periodo d’imposta (2019) e anche se sono maturati nel periodo, ma non ancora fruiti.
Non devono essere indicate le agevolazioni che non hanno natura di aiuti di Stato, per esempio superammortamenti e iperammortamenti e il credito d’imposta R&S ex art. 3 D.L. 145/2013.
Ai fini della compilazione del prospetto, le istruzioni al modello REDDITI 2020 contengono una tabella (non esaustiva) con indicazione degli aiuti di Stato interessati dalla disposizione in commento, con i relativi codici identificativi.
Per ciascun aiuto ricevuto va compilato un distinto rigo indicando:
– il codice dell’aiuto spettante;
– la forma giuridica del soggetto beneficiario, la dimensione dell’impresa (micro, piccola, media, ecc.) e l’ATECO;
– il settore del beneficiario;
– l’ammontare complessivo dell’aiuto spettante: credito d’imposta o risparmio d’imposta;
– le date di inizio e fine progetto;
– l’indirizzo della localizzazione del progetto o sede del beneficiario;
– la tipologia di costo sostenuto;
– le spese agevolabili, la percentuale (se prevista) e l’ammontare dell’aiuto.
Nella sezione “Impresa unica” vanno indicati i codici fiscali delle imprese che hanno una relazione con la beneficiaria: per esempio quelli che detengono la maggioranza dei diritti di voto.
In merito agli aiuti di stato, con la Circolare 25/E/2020 l’Agenzia Entrate ha fornito importanti indicazioni con riferimento alla previsione riguardante l’azzeramento del saldo IRAP 2019 e del 1° acconto IRAP 2020 contenuta nel cosiddetto Decreto Rilancio (D.L. 34/2020), recentemente convertito dalla Legge 77/2020.
L’agenzia ha chiarito che il beneficio ricevuto dai contribuenti deve essere obbligatoriamente dichiarato nella sezione del quadro IS, specificatamente dedicata ad accogliere i dati relativi agli aiuti di stato.
Anche in questo caso l’indicazione degli aiuti nel relativo prospetto dichiarativo è necessaria e indispensabile ai fini della legittima fruizione degli stessi.
Il documento di prassi precisa, quindi, che i contribuenti che fruiscono dell’esonero dal versamento del saldo Irap 2019 sono tenuti a compilare nel modello Irap 2020 la sezione XVIII del quadro IS, avendo cura di indicare:
nella casella «Tipo aiuto», il codice 1;
nella colonna 1 «Codice aiuto», il codice 999;
nella colonna 3 «Quadro», il quadro IR;
nelle successive colonne 4 «Tipo norma», 5 «Anno», 6 «Numero» e 7 «Articolo», rispettivamente, «1», «2020», «34», «24»;
nella colonna 26 «Tipologia costi», il codice 20;
nella colonna 29 «Importo aiuto spettante», l’importo del saldo Irap relativo all’anno 2019 non versato per effetto dell’applicazione dell’articolo 24 D.L. 34/2020.