Scelta una via non se ne può seguire altra (almeno per le dichiarazioni dei redditi)

La Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 20616 del29.09.2020 affronta il problema dell’emendabilità delle dichiarazioni fiscali.

Viene affermato che per giurisprudenza univoca della Suprema Corte il principio della emendabilità della dichiarazione fiscale è riferibile alle dichiarazioni di scienza e non alle dichiarazioni di volontà, con le quali il contribuente esercita la facoltà, concessa dalla legge, di aderire all’uno o all’altro regime fiscale ( tassazione ordinaria o separata di determinati redditi consentita da art.17 d.P.R. 22 dicembre 1986 n.917), facoltà riservata alla scelta meramente potestativa del contribuente stesso ( in senso conforme, sulla non emendabilità di dichiarazione di volontà, Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 25596 del 12/10/2018; Sez. 5, Sentenza n. 7294 del 11/05/2012; Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 20208 del 08/10/2015).

Nel caso di specie non è controverso che il contribuente avesse esercitato la facoltà di optare per la tassazione ordinaria del reddito pur potendo optare per la tassazione separata e la sentenza impugnata della CTR non evidenzia alcun elemento da cui desumere che l’Amministrazione finanziaria, destinataria della dichiarazione, potesse ipotizzare che l’opzione esercitata fosse ascrivibile ad un errore del contribuente.

Trattandosi quindi di mera volontà del contribuente la dichiarazione originaria non è modificabile.

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