20 Ott Esenzione iva di articoli e prodotti per l'emergenza sanitaria
<br>Con la Circolare n. 26/E l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti attraverso risposte a vari quesiti in merito all’applicazione dell’articolo 124 del DL 34/2020 del 19.05.2020, che prevede una disciplina iva agevolata per le cessioni di beni ritenuti necessari per il contenimento dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 (ossia esenzione da iva – con diritto alla detrazione dell’imposta – per le cessioni dei predetti beni sino al 31.12.2020 e assoggettamento ad aliquota iva pari al 5% per quelle effettuate a decorrere dal 01.01.2021).
Di seguito si riporta l’estratto del comma 1 dell’art. 124 in cui appunto vengono individuati i beni in oggetto:
“…ventilatori polmonari per terapia intensiva e subintensiva; monitor multiparametrico anche da trasporto; pompe infusionali per farmaci e pompe peristaltiche per nutrizione enterale; tubi endotracheali; caschi per ventilazione a pressione positiva continua; maschere per la ventilazione non invasiva; sistemi di aspirazione; umidificatori; laringoscopi; strumentazione per accesso vascolare; aspiratore elettrico; centrale di monitoraggio per terapia intensiva; ecotomografo portatile; elettrocardiografo; tomografo computerizzato; mascherine chirurgiche; mascherine Ffp2 e Ffp3; articoli di abbigliamento protettivo per finalità sanitarie quali guanti in lattice, in vinile e in nitrile, visiere e occhiali protettivi, tute di protezione, calzari e soprascarpe, cuffie copricapo, camici impermeabili, camici chirurgici; termometri; detergenti disinfettanti per mani; dispenser a muro per disinfettanti; soluzione idroalcolica in litri; perossido al 3 per cento in litri; carrelli per emergenza; estrattori RNA; strumentazione per diagnostica per COVID-19; tamponi per analisi cliniche; provette sterili; attrezzature per la realizzazione di ospedali da campo”.
Occorre ricordare che in merito si è espressa anche l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, con la Circolare n. 12/2020 del 30.05.2020, in cui sono stati individuati i codici TARIC dei predetti beni.
DEFINIZIONE DI “TERMOMETRI”
Viene chiarito che rientrano nella definizione di termometri tutti i termometri per la misurazione della temperatura corporea e quindi rientrano nell’ambito oggettivo di applicazione dell’art. 124 del D.L. 34/2020 anche i termoscanner.
DEFINIZIONE DI “DETERGENTI DISINFETTANTI PER MANI”
Data la finalità della norma in oggetto, viene precisato che per “detergenti disinfettanti per mani” occorre far riferimento ai soli prodotti per la disinfezione delle mani, ossia PMC (Presidi Medico-Chirurgici) e BPR (biocidi registrati) – entrambi devono essere obbligatoriamente registrati presso il Ministero della Salute; inoltre, viene fornito un ulteriore chiarimento in merito alla classificazione di PMC e BPR, in quanto a seconda del loro utilizzo possono essere classificati ulteriormente in PT1 (ossia quelli destinati alla disinfezione della cute) e in PT2 (ossia quelli destinati alla disinfezione delle superfici), anche se esistono BPR o PMC idonei per entrambi gli usi (come ad esempio l’alcool etanolo).
Rientrano quindi nell’ambito oggettivo di applicazione solamente i disinfettanti registrati presso il Ministero della Salute come PMC o BPR; i normali gel igienizzanti per mani NON sono quindi esenti da iva non essendo registrati in quanto privi di proprietà disinfettanti nei confronti di virus e batteri.
Esempi di prodotti agevolabili e non agevolabili:
AMUCHINA GEL XGERM: riporta sull’etichetta la seguente dicitura “disinfettante per mani – Presidio Medico Chirurgico reg. n. 19679 Ministero della Salute” – PRODOTTO ESENTE DA IVA;
AMUCHINA GEL IGIENIZZANTE MANI: in etichetta nulla viene riportato circa la registrazione del prodotto come PMC essendo un gel igienizzante – PRODOTTO SOGGETTO AD IVA.
Per una distinzione circa le proprietà e definizioni dei vari prodotti disinfettanti/igienizzanti/detergenti si veda quanto pubblicato sul sito del Ministero della Salute al seguente L I N K.
Per visualizzare inoltre il Rapporto dell’ISS si veda il seguente L I N K.
Per ciò che concerne invece il credito d’imposta pari al 60% previsto dall’articolo 125 del D.L. 34/2020, si ricorda che è possibile usufruirne per l’acquisto di “prodotti detergenti e disinfettanti”, categoria in cui sono quindi da ritenersi ricompresi non solo i PMC ed i BPR ma anche i soli prodotti detergenti che l’ISS definisce come “sostanze o miscele contenenti saponi e/o altri tensioattivi, destinati ad attività di lavaggio e pulizia. In tali attività non sono intese quelle per la pulizia del corpo umano”.
DEFINIZIONE DI MASCHERINE E “ARTICOLI DI ABBIGLIAMENTO PROTETTIVO PER FINALITA’ SANITARIE”
Viene chiarito che possono usufruire della disciplina iva agevolata le mascherine chirurgiche, Ffp2 e Ffp3 a condizione che rispettino le relative norme tecniche (UNI EN 14683:2020 E UNI EN 149:2009) che consentano di poter essere certificate come dispositivi medici (DM) o dispositivi di protezione individuale (DPI); si possono ritenere incluse nell’art. 124 le mascherine dotate di filtro intercambiabile ed i soli filtri, sempre a condizione che rispettino i requisiti richiesti per poter essere definiti DM o DPI.
Sono quindi da ritenersi escluse dall’esenzione iva le cessioni di ogni altra tipologia di mascherine diverse da quelle sopra elencate e che non rispettano i requisiti tecnici previsti.
Per ciò che concerne invece gli “articoli di abbigliamento protettivo per finalità sanitarie” viene affermato che per detti articoli occorre applicare l’esenzione iva nelle cessioni effettuate a tutti quegli operatori dei diversi settori economici che sono obbligati al loro utilizzo sulla base dei protocolli di sicurezza (ad es. per l’industria alimentare).
Anche per queste categorie di DM o DPI è previsto il credito d’imposta pari al 60% (si veda art. 125 del D.L. 34/2020), confermato anche dalla circolare 20/E del 10.07.2020 in cui viene precisato che per ciò che concerne le mascherine possono usufruire del credito d’imposta solamente quelle chirurgiche, Ffp2 e Ffp3 che rispettano i requisiti di sicurezza previsti dalla normativa europea.
Occorre però rammentare che ai fini dell’obbligo previsto nel DPCM 13.10.2020 di indossare la mascherina nei luoghi al chiuso (diversi delle abitazioni private) e all’aperto “possono essere utilizzate mascherine di comunità, ovvero mascherine monouso o mascherine lavabili, anche auto-prodotte, in materiali multistrato idonei a fornire una adeguata barriera e, al contempo, che garantiscano comfort e respirabilità, forma e aderenza adeguate che permettano di coprire dal mento al di sopra del naso”.
DEFINIZIONE DI “DISPENSER A MURO PER DISINFETTANTI”
Per “dispenser a muro per disinfettanti” si intendono tutti quei dispenser dotati di elementi di ancoraggio e fissità (al muro oppure al terreno), escludendo i distributori facilmente asportabili.
DEFINIZIONE DI “SOLUZIONE IDROALCOLICA IN LITRI”
Viene precisato che per “soluzione idroalcolica in litri” si intendono tutti i disinfettanti registrati come PMC o biocidi (si veda il paragrafo dedicato alla definizione di “detergenti disinfettanti per mani”), escludendo quindi dall’ambito di applicazione tutte le cessioni per finalità cosmetiche o alimentari.
Per quanto riguarda nello specifico “in litri”, sono da ritenersi comprese tutte le confezioni il cui contenuto fa riferimento al litro come unità di misura e quindi non solo le quelle con contenuto maggiore o uguale ad un litro (ad esempio sono ricomprese le confezioni da 750 ml).
DEFINIZIONE DI “PEROSSIDO AL 3 PER CENTO IN LITRI”
Possono rientrare in detta definizione i PMC e i biocidi a base di perossido di idrogeno al 3% (ossia la c.d. acqua ossigenata), qualsiasi sia il formato della confezione.
DEFINIZIONE DI “STRUMENTAZIONE PER DIAGNOSTICA PER COVID-19”
In merito viene chiarito che rientrano in tale definizione anche i saturimetri ed i vari strumenti/kit per eseguire i test sierologici, che potranno quindi beneficiare della disciplina iva agevolata.
PRODOTTI UTILIZZABILI PER QUALUNQUE FINALITA’ SANITARIA
Vista l’esistenza di prodotti che possono essere utilizzati, in ambito sanitario, sia ai fini COVID-19 che per altre esigenze sanitarie, viene precisato che per detti prodotti, indipendentemente delle finalità per cui vengono impiegati nel predetto ambito, si dovrà applicare la disciplina prevista dall’art. 124 del D.L. 34/2020.
COMPILAZIONE COMUNICAZIONE LIQUIDAZIONI IVA PERIODICHE E DICHIARAZIONE IVA ANNUALE
Si rimanda al punto 2.15 della Circolare in oggetto.