05 Dic Per l’accertamento delle imposte sui redditi vale l’ultimo domicilio…
In tema di accertamento delle imposte sui redditi, la competenza territoriale dell’ufficio accertatore è determinata dall’art. 31 d.p.r. 600/1973, con riferimento al domicilio fiscale indicato dal contribuente; nel caso in cui questi abbia omesso di presentare le dichiarazioni dei redditi e non abbia in alcun modo comunicato formalmente all’Amministrazione l’attuale domicilio fiscale, resta competente, per il principio dell’affidamento, l’ufficio dell’Amministrazione in relazione all’ultimo domicilio fiscale noto, in relazione all’anagrafe tributaria del Comune, non rilevando a tale fine né la dimora, né l’assegnazione della casa coniugale, né le richieste del Comune volte a sollecitare indagini patrimoniali e bancarie.
Questo il principio di diritto espresso dalla Corte di Cassazione Civile, con l’Ordinanza n. 23362 del 23 ottobre 2020.