Accesso al Superbonus da parte di una persona fisica non residente

Con la Risposta n. 602 del 17 dicembre 2020 l’Agenzia delle Entrate torna ad esprimersi in tema di Superbonus 110%, questa volta relativamente all’accesso all’agevolazione da parte di una persona fisica non residente (artt. 119 e 121 del Decreto “Rilancio”).


Il quesito è posto da una cittadina italiana iscritta all’AIRE e residente in Svizzera, proprietaria di un immobile unifamiliare registrato al catasto per il quale paga le tasse in Italia e che intende ristrutturare con lavori di manutenzione straordinaria e di efficientemente energetico, che chiede se può accedere al Superbonus e optare per la cessione del credito d’imposta ad un istituto finanziario.


L’Agenzia Entrate, sulla base dei chiarimenti forniti dalla circolare n. 24/E del 2020 conferma, per il caso specifico, la possibilità di fruizione del Superbonus, ferma restando la presenza dei requisiti e delle condizioni normativamente previste. In particolare, chiarisce ancora l’Agenzia, in mancanza di una imposta lorda sulla quale operare la detrazione del 110%, l’Istante potrà optare per la fruizione del Superbonus in una delle modalità alternative previste dall’articolo 121 del decreto Rilancio.