Bonus baby sitting e zone rosse: presentazione della domanda

<br>L’INPS, attraverso il Messaggio n. 4678 dell’11 dicembre 2020, conferma il rilascio sul proprio portale nell’ area Prestazioni e servizi della procedura per presentare la domanda per ottenere, nel limite massimo complessivo di 1.000 euro, uno o più bonus per l’acquisto di servizi di baby- sitting, stabiliti dall’art. 14 del Decreto “Ristori bis” a favore dei genitori che lavorano nelle zone rosse in cui sia stata decisa la sospensione dell’attività didattica in presenza delle scuole secondarie di primo grado. Il Libretto Famiglia è il mezzo per remunerare le prestazioni lavorative di baby- sitting svolte dal 9 novembre 2020 al 3 dicembre 2020, salvo successive proroghe.

BENEFICIARI

Si evidenzia ricordare che i beneficiari sono, alternativamente, i genitori degli alunni delle predette scuole, iscritti alla Gestione Separata o alle Gestioni speciali dell’AGO e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie.

REQUISITI

Le condizioni necessarie per accedere all’agevolazione sono le seguenti: la prestazione lavorativa non può essere svolta in modalità agile al 100% e nel nucleo familiare non deve esserci altro genitore che benedici di strumenti di sostegno reddituale, oppure disoccupato o non lavoratore.

Quando andrà compilata la domanda, il genitore dovrà inserire tutti i dati necessari a verificare se la scuola frequentata dal minore è situata in una zona rossa, inserire il codice meccanografico della scuola, il nome dell’Istituto, la partita IVA/codice fiscale, la tipologia di scuola e la classe frequentata.

Per quanto riguarda i minori con disabilità grave accertata, il decreto stabilisce che il bonus sia dato agli iscritti alle scuole di ogni ordine e grado oppure ospitati in centri diurni a carattere assistenziale, per i quali sia stata decisa la chiusura. Tale situazione dovrà essere dimostrata allegando alla domanda una dichiarazione della scuola o del centro che confermi la sospensione dell’attività didattica in presenza o la chiusura.

MODALITA’ OPERATIVE DI COMPILAZIONE DELLA DOMANDA

Per poter fruire del bonus il genitore beneficiario (utilizzatore) e il prestatore devono preliminarmente registrarsi sulla piattaforma delle prestazioni occasionali, accessibile sul sito www.inps.it. L’utilizzatore, effettuata l’appropriazione del bonus, dovrà elencare le prestazioni con le modalità che sono state dettagliate nella circolare n. 44/2020, nel messaggio n. 2350/2020 e mediante il tutorial disponibile sul sito internet dell’Istituto.

Al momento dell’inserimento della prestazione l’utilizzatore dovrà indicare, selezionando l’apposita opzione, l’intenzione di usufruire del Bonus baby-sitting Covid per il pagamento della prestazione.

Si sottolinea che il bonus non può essere utilizzato per remunerare le prestazioni rese dai familiari che non sono ammessi a svolgere prestazioni di lavoro come baby-sitter remunerate mediante il bonus.

L’accesso alla domanda on line di bonus per servizi di baby-sitting è disponibile nella homepage del sito www.inps.it al seguente percorso: prestazioni e servizi, servizi, ordine alfabetico, bonus servizi di babysitting, effettuando l’autenticazione con una delle credenziali di seguito elencate:

• PIN ordinario o dispositivo rilasciato dall’INPS • SPID di livello 2 o superiore;
• Carta di identità elettronica 3.0 (CIE);
• Carta nazionale dei servizi (CNS).

Nel caso non si fosse in possesso di nessuna delle credenziali sopra indicate, è possibile richiedere una credenziale SPID, anche con riconoscimento a distanza via webcam, attraverso uno degli Identity Provider accreditati (riferimento sul sito www.spid.gov.it).

Eventualmente, è anche possibile presentare la domanda rivolgendosi ad un Ente di Patronato, di cui alla legge 30 marzo 2001, n. 152.

In fase di presentazione della domanda on line, occorre procedere alla compilazione della sezione anagrafica del richiedente, della medesima sezione riferita ai dati del minore, nonché della sezione relativa all’altro genitore.

Si evidenzia che il limite economico del bonus, pari a 1.000 euro, è stabilito per nucleo familiare ed è possibile presentare anche più di una domanda per ogni figlio: nel caso di più richieste per lo stesso nucleo familiare, la procedura segnalerà l’importo massimo residuo attribuibile.

Come da specifiche stabilite dal decreto, vengono richiesti dalla procedura i dati relativi alla scuola frequentata dal minore. Inoltre, il lavoratore deve dichiarare che né lui né l’altro genitore possono lavorare in modalità agile; nel caso dei lavoratori parasubordinati, inoltre, la procedura richiede obbligatoriamente l’allegazione di una dichiarazione del datore di lavoro che certifichi la condizione lavorativa. Quando è stata conclusa la fase di compilazione della domanda, è possibile vedere il riepilogo dei dati inseriti. Una volta inviata la domanda, accedendo alla “consultazione” si potrà monitorare lo stato della domanda presentata e prelevare la ricevuta definitiva, disponibile nei giorni successivi, recante il numero di protocollo. Una volta inviata e compilata con correttezza la domanda, sarà sottoposta, ai controlli di legge per verificare la correttezza dei dati inseriti e la presenza dei requisiti per l’accesso alla prestazione. In caso di accettazione, verrà fatta comunicazione attraverso i recapiti forniti dall’utente in fase di acquisizione della domanda (sms, mail, mail pec).

La somma riconosciuta verrà resa disponibile sul Libretto Famiglia.

(Fonti: INPS Messaggio n. 4678 dell’11 dicembre 2020)