01 Ago Definizione delle liti pendenti: i chiarimenti dell’Agenzia Entrate
L’Agenzia Entrate con la circolare n. 22/E del 28 luglio ha fornito chiarimenti in merito a effetti e modalità della procedura.
Possono aderire alla Definizione i contribuenti che entro il 2 ottobre 2017 presentano la domanda e versano gli importi contenuti nell’atto impugnato, contestati nel ricorso di primo grado, e gli interessi per ritardata iscrizione a ruolo, al netto delle sanzioni collegate ai tributi e degli interessi di mora.
Se la lite riguarda solo interessi di mora o sanzioni non collegate ai tributi, la definizione può essere effettuata versando il 40% degli importi contestati.
La definizione agevolata è possibile per le controversie rientranti nella giurisdizione tributaria in cui è parte l’Agenzia Entrate, pendenti in ogni stato e grado di giudizio, compreso quello in Cassazione e anche a seguito di rinvio e nelle quali il ricorso di primo grado sia stato notificato entro il 24 aprile 2017. Inoltre, alla data di presentazione della domanda di definizione, il processo non deve essersi concluso con pronuncia definitiva.
Per i contribuenti che hanno deciso di avvalersi della Rottamazione delle cartelle introdotta dal Dl n. 193/2016 è possibile anche accedere anche alla definizione agevolata delle liti rispettando le regole di ogni singola definizione.
La definizione della lite si perfeziona con il pagamento, entro il 2 ottobre 2017, dell’intero importo netto dovuto oppure della prima rata, e con la presentazione della domanda entro lo stesso termine. Dall’importo lordo dovuto vanno scomputati gli importi già versati per effetto delle disposizioni sulla riscossione in pendenza di giudizio e quelli dovuti per la rottamazione dei carichi affidati all’agente della riscossione, in quest’ultimo caso a prescindere dalla circostanza che all’atto della definizione della lite tali somme siano ancora da pagare o siano state pagate in tutto o in parte. Se le somme versate in pendenza di giudizio o dovute per la definizione dei carichi sono di ammontare maggiore o uguale all’importo lordo dovuto per la definizione agevolata della lite, quest’ultima si perfeziona senza effettuare alcun versamento, vale a dire con la sola presentazione della domanda entro il termine perentorio del 2 ottobre 2017.
Le somme superiori a 2.000 euro si possono versare in un massimo di 3 rate.
Le controversie definibili non sono sospese automaticamente ma solo su istanza del contribuente rivolta al giudice presso il quale la causa è pendente.
Una volta richiesta, la sospensione avrà effetto fino al 10 ottobre 2017 senza che il contribuente sia vincolato alla presentazione della domanda di definizione agevolata e, dunque, all’effettiva adesione. Se, successivamente, la lite diviene oggetto di definizione attraverso la presentazione della domanda e il pagamento dell’importo dovuto, o della prima rata, il contribuente ha l’onere di richiedere la sospensione del giudizio, che opererà fino al 31 dicembre 2018, attraverso il deposito della copia della domanda di definizione e del versamento.
Per quanto riguarda i termini di impugnazione relativi alle liti definibili, sono sospesi automaticamente per sei mesi quelli delle pronunce giurisdizionali, e di riassunzione, che scadono tra il 24 aprile e il 30 settembre 2017. Restano esclusi dalla sospensione tutti gli altri termini processuali, come quelli per la proposizione del ricorso in primo grado, per la costituzione nel giudizio di merito e per la notifica del controricorso in Cassazione.
L’Agenzia Entrate verificherà la regolarità delle domande di definizione delle liti e la ricorrenza dei presupposti richiesti dalla legge e notificherà l’eventuale diniego entro il termine perentorio del 31 luglio 2018.