02 Ago I chiarimenti dell'Agenzia Entrate sulle compensazioni dei crediti IVA infrannuali da modello TR
L’Agenzia Entrate con la Risoluzione n. 103/E pubblicata in data 28 luglio ha fornito chiarimenti in merito all’apposizione del visto di conformità sulle istanze TR per l’utilizzo in compensazione dei crediti IVA.<br>Il Decreto Legge n. 50 del 24 aprile convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 26 del 21 giugno 2017, ha disposto l’obbligo per cui “i contribuenti che intendono utilizzare in compensazione il credito annuale o infrannuale dell’imposta sul valore aggiunto per importi superiori a 5.000 euro annui hanno l’obbligo di richiedere l’apposizione del visto di conformità di cui all’articolo 35, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, sulla dichiarazione o sull’istanza da cui emerge il credito”.
Risulta quindi obbligatoria l’apposizione del visto se l’istanza con cui viene richiesta l’utilizzazione del credito IVA infrannuale è di importo superiore a 5.000 euro, anche se successivamente alla richiesta non vi è l’utilizzo effettivo in compensazione; ai fini del raggiungimento del predetto limite non bisogna prendere a riferimento l’effettivo credito compensato.
L’Agenzia ha chiarito che, nell’eventualità in cui si stato presentato un modello IVA TR con un credito chiesto in compensazione superiore a 5.000 euro ma senza apposizione del visto, se l’utilizzo del credito risulta inferiore a tale soglia, non verrà disconosciuto.
Il limite di 5.000 euro deve essere calcolato tenendo in considerazione anche i crediti trimestrali chiesti in compensazione nei trimestri precedenti. Pertanto riprendendo l’esempio riportata nella Risoluzione dell’Agenzia, se nel primo trimestre, è stato richiesto in compensazione un credito di 3.000 euro e nel secondo trimestre, si voglia richiedere in compensazione un credito ancora pari a 3.000 euro, sulla seconda istanza deve essere apposto il visto di conformità.
L’Agenzia ha chiarito che l’importo relativo al primo trimestre 2017 concorre alla formazione del limite dei 5.000 euro.
Possono apporre il visto di conformità sui modelli TR gli stessi soggetti già individuati per le dichiarazioni annuali, ovvero gli iscritti all’albo dei dottori commercialisti ed esperti contabili che hanno predisposto le dichiarazioni stesse e che hanno tenuto le relative scritture contabili. Le dichiarazioni e le scritture contabili si intendono comunque predisposte e tenute dal professionista anche quando sono tenute dal contribuente stesso e o dalla società di servizi di cui uno o più professionista detengono la maggioranza del capitale sociale.
L’apposizione del visto di conformità più anche avvenire da parte dei responsabili dei C.a.f, anche assunti con rapporto di lavoro subordinato, se iscritti all’albo dei dottori commercialisti ed esperti contabili.
Per ulteriori chiarimenti, il link alla Risoluzione.