12 Ago Il regime sanzionatorio del Reverse Charge
<br>Il Reverse Charge è l’istituto dell’inversione contabile che consiste in una particolare modalità di attuazione dell’imposta sul valore aggiunto in cui, con lo scopo di ridurre l’evasione fiscale IVA in particolari settori, l’onere dell’imposizione fiscale viene trasferito dal venditore (soggetto attivo dell’operazione IVA) al compratore (soggetto passivo dell’operazione IVA).
Il Decreto Legge n. 158 del 24 settembre 2015, noto come “Revisione del sistema sanzionatorio” ha introdotto rilevanti modifiche in tema di sanzioni amministrative per imposte dirette, IVA e riscossione dei tributi.
Tale Decreto ha introdotto delle modifiche anche alla disciplina sanzionatoria applicabile alle violazioni dell’istituto del Reverse Charge al fine di creare un sistema maggiormente conforme al principio di proporzionalità e di colpire in maniera più grave le violazioni commesse con intento di evasione o frode.
L’Agenzia Entrate, con la Circolare n. 16/E dell’11 maggio 2017, ha fornito chiarimenti in merito alle sanzioni in tema di inversione contabile.
La Circolare chiarisce che nel caso in cui un’operazione rientrante nell’inversione contabile sia stata trattata con addebito di IVA come un’operazione normale per errore del cedente o del prestatore, ma l’imposta è stata comunque assolta, seppur in modo irregolare, la sanzione da applicarsi è quella in misura fissa da 250 a 10.000 euro.
Inoltre, precisa l’Agenzia Entrate, non occorre la regolarizzazione dell’operazione da parte del committente e rimane salvo il diritto alla detrazione.
La sanzione fissa si applica anche nel caso in l’IVA, anziché essere assolta in via ordinaria, è stata sottoposta ad inversione contabile, a meno che l’inversione non sia stata effettuata in ipotesi estranee al regime del Reverse Charge e quindi con finalità di evasione o di frode. In tal caso il capo al cessionario o committente non è applicabile la sanzione in misura fissa, ma viene applicata la sanzione proporzionale dal 90 al 180% dell’imposta.
La sanzione da 250 a 10.000 euro deve applicarsi in via solidale tra cedente e cessionario e non scatta per singola fattura errata, ma una volta sola per ogni liquidazione periodica per ciascun fornitore.
Nel caso, infine, di errata applicazione del Reverse Charge ad operazioni esenti, non imponibili, non soggette ad imposta o inesistenti, la norma prevede la neutralizzazione degli effetti fiscali ai fini IVA, tramite l’elisione sia del debito erroneamente computato dal committente, che la conseguente detrazione operata da quest’ultimo; resta salvo il diritto del cessionario o committente di recuperare l’IVA non detratta mediante l’emissione di una nota di variazione o mediante il cosiddetto “rimborso anomalo”.
Le nuove disposizioni sono in vigore dal 1° gennaio 2016, ma per effetto del principio del favor rei, si applicano anche alle violazioni commesse fino al 31 dicembre 2015 per le quali sono stati emessi atti “definitivi” prima del 1° gennaio 2016.
Fonte: Circolare n.16/E Agenzia Entrate dell’11 maggio 2017