Il meccanismo dello split payment esteso ai professionisti

Le novità introdotte dal D.L. 50 del 24.4.2017.<br>Decreto Legge 24/4/2017 n. 50 su G.U. 95 del 24/4/2017 – entrata in vigore: 24/4/2017 (art. 67)
Precedenti circolari: circolare 1/E del 9 febbraio 2015 Agenzia delle Entrate.
L’articolo 1 del D.L. 50 del 24/04/2017 introduce modificazioni alla normativa IVA in materia di “split payment” CON EFFETTO DALLE FATTURE EMESSE DAL 1° LUGLIO 2017.
Che cos’è lo split payment
A partire dal 1° gennaio 2015 le pubbliche amministrazioni, in relazione agli acquisiti di beni e servizi effettuati nel territorio dello Stato, devono pagare ai fornitori solo il corrispettivo, versando invece direttamente all’erario l’Iva, regolarmente addebitata in fattura; la fattura deve essere emessa regolarmente, con addebito dell’Iva, ed indicare il corrispondente riferimento normativo “Art. 17-ter DPR 633/72” sono tenuti ad applicare lo split payment per gli acquisti effettuati sia in ambito non commerciale, ossia in veste istituzionale, sia nell’esercizio di attività d’impresa.
In pratica, il fornitore emette la fattura nei confronti di un’amministrazione pubblica, poniamo a titolo esemplificativo l’ASL, sul fac simile che segue:

Sostanzialmente il fornitore dell’ASL incasserà a fronte della fattura, iva compresa, di €. 122,00 il solo imponibile di €. 100,00, in quanto l’IVA addebitata in fattura verrà versata direttamente dall’ASL; per effetto di tale meccanismo la fattura verrà registrata nella contabilità del fornitore in modo tale che quest’ultimo non proceda al versamento dell’IVA relativa a tale fattura.

Split payment esteso ai professionisti
Per effetto dell’articolo 1 del sopra citato D.L. 50/2017, che ha abrogato il comma 2 dell’articolo 17-ter D.P.R. 633/72, a partire dal 1° luglio 2017 tale meccanismo dovrà essere applicato anche dai LAVORATORI AUTONOMI (soggetti a ritenuta alla fonte), per cui il professionista che emetterà la fattura, ad esempio nei confronti del Comune o dell’ASL o di altra amministrazione pubblica, dovrà procedere come segue:

Soggetti nei confronti dei quali si applica lo split payment
Ante D.L. 50/2017
Prima delle modifiche apportate dal DL 50/2017 erano interessate dal meccanismo dello split payment le fatture emesse nei confronti di:

Stato e gli altri soggetti qualificabili come organi dello Stato, ancorché dotati di autonoma personalità giuridica;
gli enti pubblici territoriali e i relativi consorzi tra gli stessi, costituiti ai sensi dell’articolo 31 del Tuel, nonché le comunità montane, le comunità isolane e le unioni di Comuni.
le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, comprese le relative Unioni regionali
gli istituti universitari
le aziende sanitarie locali
gli enti ospedalieri, ad eccezione degli enti ecclesiastici che esercitano assistenza ospedaliera, i quali, ancorché dotati di personalità giuridica, operano in regime di diritto privato
gli enti pubblici di ricovero e cura aventi prevalente carattere scientifico
gli enti pubblici di assistenza e beneficenza e quelli di previdenza.

Dal 1° luglio 2017 a tali soggetti si aggiungono i seguenti:

società controllate ex art. 2359 C.C., commi 1 e 2, direttamente dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dai Ministeri;
società controllate ex art. 2359C.C., comma 1, n. 1, direttamente dalle Regioni, Province, Città Metropolitane, Comuni e Unioni di Comuni;
società controllate direttamente o indiretttamente ex art. 2359 C.C., comma1, n.1, dalle predette società;
società quotate inserite nell’indice FTSE MIB della Borsa Italiana. Il MEF con uno specifico Decreto può individuare un Indice alternativo di riferimento per il mercato azionario.

Entro il prossimo 23 maggio il MEF emetterà un Decreto contente disposizioni attuative in relazione alle novità introdotte dal Decreto Legge 50/2017 in tema di split payment.

Fonte: http://www.studiofranco.eu