La definizione agevolata delle controversie tributarie (rottamazione liti fiscali)

L’art. 11 del D.L. 24 aprile 2017, n. 50 (cosiddetta “manovrina”), prevede la “rottamazione” delle liti fiscali pendenti (Definizione agevolata delle controversie tributarie).<br>In particolare,

a domanda del soggetto che ha proposto l’atto introduttivo del giudizio o di chi vi è subentrato o ne ha la legittimazione, potranno essere definite le controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte l’Agenzia Entrate pendenti in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello in cassazione e anche a seguito di rinvio col pagamento di tutti gli importi di cui all’atto impugnato che hanno formato oggetto di contestazione in primo grado e degli interessi da ritardata iscrizione a ruolo di cui all’articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, calcolati fino al sessantesimo giorno successivo alla notifica dell’atto, escluse le sanzioni collegate al tributo e gli interessi di mora di cui all’articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

Il provvedimento ricalca quindi a grandi linee la recente “rottamazione dei ruoli” di cui al D.L. n. 193/2016, convertito dalla L. 01/12/2016, n. 225, che prevedeva lo stralcio delle sanzioni e degli interessi di mora.
In caso di controversia relativa esclusivamente agli interessi di mora o alle sanzioni non collegate ai tributi, per la definizione è dovuto il 40% degli importi in contestazione.
In caso di controversia relativa esclusivamente alle sanzioni collegate ai tributi cui si riferiscono, per la definizione non è dovuto alcun importo qualora il rapporto relativo ai tributi sia stato definito anche con modalità diverse dalla definizione in oggetto.
Requisiti temporali

sono definibili le controversie con costituzione in giudizio in primo grado del ricorrente avvenuta entro il 31 dicembre 2016
e per le quali alla data di presentazione della domanda di cui al comma 1 il processo non si sia concluso con pronuncia definitiva.

Esclusioni
Come anticipato sono definibili solo le controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte l’Agenzia Entrate
Sono inoltre escluse dalla definizione le controversie concernenti anche solo in parte:

le risorse proprie tradizionali previste dall’articolo 2, paragrafo 1, lettera a), delle decisioni 2007/436/CE, Euratom del Consiglio, del 7 giugno 2007, e 2014/335/UE, Euratom del Consiglio, del 26 maggio 2014, e l’imposta sul valore aggiunto riscossa all’importazione;
le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato ai sensi dell’articolo 16 del regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015.

Termini per il versamento
Gli importi dovuti (in unica soluzione) o la prima rata (pari al 40% del totale delle somme dovute), dovranno essere versati entro il 30 settembre 2017.
Per ciascuna controversia autonoma dovrà essere effettuato un separato versamento e non sarà ammesso il pagamento rateale se gli importi dovuti non superano duemila euro. Per controversia autonoma si intende quella relativa a ciascun atto impugnato.

In caso di pagamento rateizzabile:

la scadenza della seconda rata, pari all’ulteriore 40% delle somme dovute, è fissata al 30 novembre 2017;
la scadenza della terza e ultima rata, pari al residuo 20% delle somme dovute, è fissata al 30 giugno 2018.

Versamenti già effettuati
Dagli importi dovuti andranno scomputati quelli eventualmente già versati per effetto delle disposizioni vigenti in materia di riscossione in pendenza di giudizio nonché’ quelli dovuti per la definizione agevolata di cui all’articolo 6 del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225.
La definizione non darà comunque luogo alla restituzione delle somme già versate ancorché eccedenti rispetto a quanto dovuto per la definizione.
Perfezionamento della definizione
La definizione si perfeziona con il pagamento degli importi dovuti o della prima rata.
Qualora non ci siano importi da versare, la definizione si perfeziona con la sola presentazione della domanda.
Domanda di definizione
La domanda di definizione dovrà essere presentata entro il 30 settembre 2017, per ciascuna controversia autonoma.
Gestione delle controversie in corso di definizione
Le controversie definibili non saranno sospese, salvo che il contribuente faccia apposita richiesta al giudice, dichiarando di volersi avvalere della definizione in oggetto. In tal caso il processo sarà sospeso fino al 10 ottobre 2017. Se entro tale data il contribuente avrà depositato copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata, il processo resterà ulteriormente sospeso fino al 31 dicembre 2018.
Per le controversie definibili sono sospesi per sei mesi i termini di impugnazione, anche incidentale, delle pronunce giurisdizionali e di riassunzione che scadono dalla data di entrata in vigore del D.L. 50/2017 fino al 30 settembre 2017.

Diniego della definizione
L’eventuale diniego della definizione dovrà essere notificato entro il 31 luglio 2018 con le modalità previste per la notificazione degli atti processuali.
Il diniego sarà impugnabile entro i 60 giorni successivi alla notifica dinanzi all’organo giurisdizionale presso il quale pende la lite.

Il testo dell’art. 11 D.L. 24 aprile 2017, n. 50
(Definizione agevolata delle controversie tributarie)

1. Le controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui e’ parte l’agenzia delle entrate pendenti in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello in cassazione e anche a seguito di rinvio, possono essere definite, a domanda del soggetto che ha proposto l’atto introduttivo del giudizio o di chi vi e’ subentrato o ne ha la legittimazione, col pagamento di tutti gli importi di cui all’atto impugnato che hanno formato oggetto di contestazione in primo grado e degli interessi da ritardata iscrizione a ruolo di cui all’articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, calcolati fino al sessantesimo giorno successivo alla notifica dell’atto, escluse le sanzioni collegate al tributo e gli interessi di mora di cui all’articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.
2. In caso di controversia relativa esclusivamente agli interessi di mora o alle sanzioni non collegate ai tributi, per la definizione e’ dovuto il quaranta per cento degli importi in contestazione. In caso di controversia relativa esclusivamente alle sanzioni collegate ai tributi cui si riferiscono, per la definizione non e’ dovuto alcun importo qualora il rapporto relativo ai tributi sia stato definito anche con modalita’ diverse dalla presente definizione.
3. Sono definibili le controversie con costituzione in giudizio in primo grado del ricorrente avvenuta entro il 31 dicembre 2016 e per le quali alla data di presentazione della domanda di cui al comma 1 il processo non si sia concluso con pronuncia definitiva.
4. Sono escluse dalla definizione le controversie concernenti anche solo in parte:
a) le risorse proprie tradizionali previste dall’articolo 2, paragrafo 1, lettera a), delle decisioni 2007/436/CE, Euratom del Consiglio, del 7 giugno 2007, e 2014/335/UE, Euratom del Consiglio, del 26 maggio 2014, e l’imposta sul valore aggiunto riscossa all’importazione;
b) le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato ai sensi dell’articolo 16 del regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015.
5. Al versamento degli importi dovuti si applicano le disposizioni previste dall’articolo 8 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, con riduzione a tre del numero massimo di rate. Non e’ ammesso il pagamento rateale se gli importi dovuti non superano duemila euro.
Il termine per il pagamento degli importi dovuti ai sensi del presente articolo o della prima rata, di importo pari al 40 per cento del totale delle somme dovute, scade il 30 settembre 2017 e il contribuente deve attenersi ai seguenti ulteriori criteri:
a) per il 2017, la scadenza della seconda rata, pari all’ulteriore quaranta per cento delle somme dovute, e’ fissata al 30 novembre;
b) per il 2018, la scadenza della terza e ultima rata, pari al residuo venti per cento delle somme dovute, e’ fissata al 30 giugno.
Per ciascuna controversia autonoma e’ effettuato un separato versamento. Il contribuente che abbia manifestato la volonta’ di avvalersi della definizione agevolata di cui all’articolo 6, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, nei termini previsti dal comma 2 della stessa disposizione, puo’ usufruire della definizione agevolata delle controversie tributarie solo unitamente a quella di cui al predetto articolo 6. La definizione si perfeziona con il pagamento degli importi dovuti ai sensi del presente articolo o della prima rata.
Qualora non ci siano importi da versare, la definizione si perfeziona con la sola presentazione della domanda.
6. Entro il 30 settembre 2017, per ciascuna controversia autonoma e’ presentata una distinta domanda di definizione esente dall’imposta di bollo. Per controversia autonoma si intende quella relativa a ciascun atto impugnato.
7. Dagli importi dovuti ai sensi del presente articolo si scomputano quelli gia’ versati per effetto delle disposizioni vigenti in materia di riscossione in pendenza di giudizio nonche’ quelli dovuti per la definizione agevolata di cui all’articolo 6 del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225. La definizione non da’ comunque luogo alla restituzione delle somme gia’ versate ancorche’ eccedenti rispetto a quanto dovuto per la definizione. Gli effetti della definizione perfezionata prevalgono su quelli delle eventuali pronunce giurisdizionali non passate in giudicato prima dell’entrata in vigore del presente articolo.
8. Le controversie definibili non sono sospese, salvo che il contribuente faccia apposita richiesta al giudice, dichiarando di volersi avvalere delle disposizioni del presente articolo. In tal caso il processo e’ sospeso fino al 10 ottobre 2017. Se entro tale data il contribuente avra’ depositato copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata, il processo resta sospeso fino al 31 dicembre 2018.
9. Per le controversie definibili sono sospesi per sei mesi i termini di impugnazione, anche incidentale, delle pronunce giurisdizionali e di riassunzione che scadono dalla data di entrata in vigore del presente articolo fino al 30 settembre 2017.
10. L’eventuale diniego della definizione va notificato entro il 31 luglio 2018 con le modalita’ previste per la notificazione degli atti processuali. Il diniego e’ impugnabile entro sessanta giorni dinanzi all’organo giurisdizionale presso il quale pende la lite. Nel caso in cui la definizione della lite e’ richiesta in pendenza del termine per impugnare, la pronuncia giurisdizionale puo’ essere impugnata unitamente al diniego della definizione entro sessanta giorni dalla notifica di quest’ultimo. Il processo si estingue in mancanza di istanza di trattazione presentata entro il 31 dicembre 2018 dalla parte che ne ha interesse. L’impugnazione della pronuncia giurisdizionale e del diniego, qualora la controversia risulti non definibile, valgono anche come istanza di trattazione. Le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
11. La definizione perfezionata dal coobbligato giova in favore degli altri, inclusi quelli per i quali la controversia non sia piu’ pendente, fatte salve le disposizioni del secondo periodo del comma 7.
12. Con uno o piu’ provvedimenti del direttore dell’agenzia delle entrate sono stabilite le modalita’ di attuazione del presente articolo.
13. Qualora, a seguito del monitoraggio cui all’articolo 17, comma 12 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, le maggiori entrate derivanti dall’attuazione del presente articolo non dovessero realizzarsi in tutto o in parte, si applica l’articolo 17, commi da 12-bis a 12-quater della citata legge n. 196 del 2009. Nel caso di realizzazione di ulteriori introiti rispetto alle maggiori entrate previste, gli stessi possono essere destinati, prioritariamente a compensare l’eventuale mancata realizzazione dei maggiori introiti di cui ai commi 575 e 633 dell’articolo 1 della legge 11 dicembre 2016 n, 232, nonche’, per l’eventuale eccedenza, al reintegro anche parziale delle dotazioni finanziarie delle missioni e programmi di spesa dei Ministeri, ridotte ai sensi dell’articolo 13, da disporre con appositi decreti di variazione di bilancio adottati dal Ministro dell’economia e delle finanze.