NUOVO ANTIRICICLAGGIO: obblighi di comunicazione per società – associazioni – trust

<br>Obbligo a carico di società e persone giuridiche private
L’articolo 21, c. 1 e 2, del decreto prevede che le imprese dotate di personalità giuridica iscritte nel registro delle imprese e le persone giuridiche private di cui al D.P.R. 10/02/2000 n. 361

comunichino al registro delle imprese le informazioni relative al titolare effettivo
in via esclusivamente telematica
in esenzione da imposta di bollo

per l’iscrizione in apposita sezione ad accesso riservato.

L’omessa comunicazione è punita con la sanzione prevista dall’art. 2630 Codice Civile, cioè da 206 a 2.065 euro.

L’accesso a tale sezione è consentito, oltre che al Ministero dell’economia, alla Direzione Antimafia, all’Unità di Informazione Finanziaria, al Nucleo di Polizia valutaria della Guardia di Finanza ed anche alle autorità preposte al contrasto dell’evasione fiscale; l’accesso è consentito anche ai professionisti obbligati all’adeguata verifica della clientela, previo accreditamento e con pagamento dei diritti di segreteria; l’individuazione quindi del titolare effettivo dovrebbe semplificarsi (a pagamento), ma il condizionale è d’obbligo.
Obbligo a carico dei trust
Con il comma 3 dell’articolo 21 viene disposto lo stesso obbligo di comunicazione al registro delle imprese a carico dei trust produttivi di effetti giuridici rilevanti a fini fiscali, secondo quanto disposto dall’articolo 73 del Tuir; in questo caso l’accesso ai dati è consentito al Ministero dell’economia e delle finanze, all’Unità di Informazione Finanziaria, al Nucleo di Polizia Valutaria della Guardia di Finanza, ai professionisti obbligati all’adeguata verifica della clientela, mentre viene esclusa la consultazione da parte delle autorità preposte al contrasto dell’evasione fiscale. 

Modalità della comunicazione
Il comma 5 dell’articolo 21 prevede che le modalità della comunicazione verranno stabilite con apposito decreto del MEF di concerto con il MISE.

Fonte: http://www.studiofranco.eu