27 Ago Infedeltà dichiarative e Dichiarazioni Integrative
In tema di Dichiarazione infedele e di relative sanzioni, l’Agenzia Entrate con la circolare n. 7/E dell’8 aprile 2017 ha fornito precisi chiarimenti.<br>Nell’ipotesi in cui il contribuente abbia indicato in Dichiarazione un reddito o un valore della produzione imponibile inferiore a quello accertato, o comunque un’imposta inferiore a quella dovuta o un credito (ai fini delle imposte dirette), ovvero un’eccedenza detraibile o rimborsabile (ai fini IVA) superiori a quelli spettanti, trova applicazione la sanzione amministrativa dal 90% al 180% della maggiore imposta dovuta o della differenza del credito utilizzato.
L’utilizzo del termine “utilizzato” con riferimento al credito accertato superiore a quello spettante consente di commisurare la sanzione per l’infedeltà solo all’indebito utilizzo del credito e non al credito esposto in dichiarazione ma non utilizzato. Per credito effettivamente utilizzato, si intende quello che è stato utilizzato in compensazione in F24 o in dichiarazione a scomputo dell’imposta dovuta ovvero rimborsato. Non si considera utilizzato il credito riportato nelle dichiarazioni successive.
La sanzione per infedele dichiarazione si calcola quindi solo su quella parte di credito non spettante ed effettivamente utilizzata dal contribuente.
Infatti se il contribuente non ha utilizzato il credito, non ne ha tratto alcun vantaggio e, conseguentemente, arrecato alcun danno all’Erario.
Pertanto, qualora sia esposto in dichiarazione un credito superiore a quello spettante e lo stesso (o parte di esso) non sia stato utilizzato dal contribuente, la violazione commessa è punita con una sanzione che va da 250 a 2.000 euro, senza recupero d’imposta.
La sanzione per infedele dichiarazione nella misura dal 90% al 180% (ed il recupero dell’imposta) resta, quindi, applicabile nella sola ipotesi in cui il contribuente abbia utilizzato un credito maggiore rispetto a quello effettivamente spettante.
L’Agenzia Entrate ha fornito anche due esempi per meglio comprendere la norma sopra descritta:
esempio 1)
Nel caso di Dichiarazione infedele che originariamente ha chiuso a credito per 1.000 e l’Agenzia, per effetto dell’infedeltà, lo riduce successivamente a 200, se il contribuente ha utilizzato il credito per 300, la sanzione per infedele dichiarazione viene rapportata a 100, cioè della “differenza del credito utilizzato”, cioè alla differenza tra il credito fruito e il credito spettante.
esempio 2)
La Dichiarazione IVA relativa all’anno solare 2014 chiude con un credito di 100; la Dichiarazione IVA dell’anno successivo che chiude con un credito di 120 (che ingloba anche il credito di 100 dell’anno precedente); quella del 2016 chiude con un credito di 180 (comprendente anche i 120 dell’anno precedente), che viene utilizzato, nel 2017, per 90 a scomputo dell’Iva periodica.
Nel 2018 l’Agenzia accerta l’infedeltà della Dichiarazione IVA del 2014, riducendo il credito di 100 a 30.
In questo caso il credito utilizzato in compensazione nel 2017 (pari a 90 euro) è sia superiore alla somma da recuperare, pari a 70 euro, che inferiore all’eccedenza a credito complessiva maturata ante 2017 e compensabile, pari a 110 euro (30 euro maturati nel 2014 + 20 euro maturati nel 2015 e 60 maturati nel 2016). Trovando, quindi, il credito compensato capienza nel credito effettivamente disponibile nel 2017, non si applica la sanzione proporzionale (dal 90 a 180 per cento del credito indebitamente utilizzato), ma quella in misura fissa di cui all’articolo 8 (da 250 a 2.000 euro).