Codice del terzo settore – Modifiche al Codice civile

E’ stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 179 del 2 agosto 2017 (Supplemento Ordinario n. 43), il Decreto legislativo 3 luglio 20187, n. 117, recante “Codice del Terzo settore, a norma dell’articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106”.

Decisamente interessante ed opportuna è l’introduzione nel Codice Civile di un articolo (il 42-bis) dedicato alla disciplina delle trasformazioni, fusioni e scissioni degli enti del titolo II del libro I del Codice Civile stesso, in attuazione di specifica indicazione contenuta all’art. 3 della legge delega n. 106/2016. La lett. e) del comma 1, dell’art. 3 prevede, in particolare, di “disciplinare il procedimento per ottenere la trasformazione diretta e la fusione tra associazioni e fondazioni, nel rispetto del principio generale della trasformabilità tra enti collettivi diversi introdotto dalla riforma del diritto societario di cui al D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6”.

In attuazione di quanto sopra, il nuovo Codice, in vigore dal 3 agosto 2017, prevede, all’articolo 98, l’inserimento, al Libro I, Titolo II (Delle persone giuridiche), Capo III (Delle associazioni non riconosciute e dei comitati), del nuovo art. 42-bis, rubricato “Trasformazione, fusione e scissione”, nel quale si stabilisce quanto segue:

  1. Se non è espressamente escluso dall’atto costitutivo o dallo statuto, le associazioni riconosciute e non riconosciute e le fondazioni di cui al presente titolo possono operare reciproche trasformazioni, fusioni o scissioni.
  2. La trasformazione produce gli effetti di cui all’articolo 2498 Codice civile.
  3. Nell’ipotesi di trasformazione, l’organo di amministrazione deve predisporre due relazioni:
  • una relazione relativa alla situazione patrimoniale dell’ente in via di trasformazione contenente l’elenco dei creditori, aggiornata a non più di centoventi giorni precedenti la delibera di trasformazione, nonché
  • una relazione che ricalcherà le caratteristiche delle relazioni per la trasformazione di società di capitali in società di persone, delineate dall’articolo 2500-sexies del Codice civile.

    Pertanto la seconda relazione illustrerà le motivazioni e gli effetti della trasformazione e una copia di essa resterà depositata presso la sede sociale durante i trenta giorni che precedono l’assemblea convocata per deliberare la trasformazione.
  • Nella misura in cui risultino compatibili, si applichino alla trasformazione anche i seguenti articoli del Codice civile: 2499, sui limiti alla trasformazione; 2500, su contenuto, pubblicità ed efficacia della trasformazione; 2500-bis, sulla validità dell’atto dopo la pubblicità della trasformazione e sul diritto al risarcimento del danno eventualmente spettante ai partecipanti all’ente trasformato ed ai terzi danneggiati dalla trasformazione; 2500-ter, limitatamente però al secondo comma di esso, che riguarda il capitale della società e la determinazione dei

    valori attuali degli elementi dell’attivo e del passivo; 2500-quinquies, che concerne la responsabilità dei soci per le obbligazioni sociali preesistenti; 2500-nonies, sull’eventuale opposizione da parte dei creditori.
  • Alle fusioni e alle scissioni si applicano, rispettivamente, in quanto compatibili, le disposizioni di cui alle sezioni II dalla sezione II (Della fusione delle società, articoli da 2501 a 2505-quater) e dalla sezione III (Della scissione delle societa?, articoli da 2506 a 2506-quater) del Capo X, Titolo V, Libro V del Codice civile.
  • Gli atti relativi alle trasformazioni, alle fusioni e alle scissioni per i quali il Libro V prevede l’iscrizione nel Registro delle imprese dovranno essere iscritti, nel caso di enti del Terzo settore, nel Registro unico nazionale del Terzo settore. Si tratta di: progetti di fusione (articolo 2501-ter); deliberazioni e decisioni di fusione (articolo 2502-bis); atti di fusione (articolo 2504); progetti di scissione (articolo 2506-bis).

  • Per un approfondimento dell’argomento e per scaricare il testo del decreto clicca qui.