08 Set NUOVO ANTIRICICLAGGIO: la segnalazione per le operazioni in contanti
<br>L’articolo 51, comma 1, del D.lgs. 231/2007 prevede espressamente anche a carico dei professionisti l’obbligo di procedere alla segnalazione delle operazioni in contanti, effettuate per importi superiori alla soglia ( si rammenta che quella attualmente in vigore corrisponde a 2.999,99 €., richiamando quanto indicato in precedente documento circa le operazioni frazionate).
Il testo di tale comma indica espressamente che
1. I soggetti obbligati che nell’esercizio delle proprie funzioni o nell’espletamento della propria attivita’ hanno notizia di infrazioni alle disposizioni di cui all’articolo 49, commi 1, 5, 6, 7 e 12, e all’articolo 50 ne riferiscono entro trenta giorni al Ministero dell’economia e delle finanze per la contestazione e gli altri adempimenti previsti dall’articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e per la immediata comunicazione della infrazione anche alla Guardia di finanza la quale, ove ravvisi l’utilizzabilita’ di elementi ai fini dell’attivita’ di accertamento, ne da’ tempestiva comunicazione all’Agenzia delle entrate. La medesima comunicazione e’ dovuta dai componenti del collegio sindacale, del consiglio di sorveglianza, del comitato per il controllo sulla gestione presso i soggetti obbligati, quando riscontrano la violazione delle suddette disposizioni nell’esercizio delle proprie funzioni di controllo e vigilanza.
Al di là di avere notizia di pagamenti in contanti superiori alla soglia nel caso di stipula di contratti di compravendita (ad esempio preliminare di cessione di quote, di cessione di immobili etc.) il professionista è tenuto ad esercitare il controllo anche sui documenti relativi alla contabilità, qualora rilevi il ricevimento di somme in contanti superiori alla soglia e possa presumere, anche in ragione dell’attività esercitata dal cliente, che sia stata violata la disposizione di cui all’articolo 49 c. 1 del decreto.
Per esemplificare: un commerciante al dettaglio, un supermercato, uno spaccio aziendale, una rivendita di generi di monopolio, un distributore di carburanti, un bar o ristorante etc., ben possono versare sul conto corrente una somma superiore ai 2.999,99 euro poiché, ragionevolmente, tale somma proviene da soggetti diversi (clienti oltretutto non imprenditori); le tipologie di clienti di cui sopra sono quindi ragionevolmente da assoggettare a controllo piuttosto relativamente ai pagamenti da loro effettuati.
Il controllo è dovuto se dalla documentazione in possesso del professionista siano rilevabili eventuali violazioni ad esempio:
nella tenuta della contabilità ordinaria e nella tenuta della contabilità semplificata per cassa di norma il professionista riceve sia la prima nota cassa sia l’estratto del conto corrente bancario, ed è quindi in grado di procedere al controllo; vedi in proposito un nostro articolo del 2013 dal titolo “La tenuta della contabilità può costare cara” relativo ad un processo verbale della Guardia di Finanza elevato nei confronti di un Collega. Viceversa, qualora al professionista venga richiesta una consulenza per la formazione di un bilancio e venga consegnata al professionista documentazione dalla quale non possa essere rilevata l’eventuale violazione alla norma in esame (ad esempio nel ricorrente caso in cui la società provveda in proprio alla tenuta della contabilità e si rivolga al professionista per la sola formazione del bilancio, prestazione che non richiede l’acquisizione di alcun estratto conto bancario o del mastrino cassa), si reputa che non vi sia obbligo alcuno in materia da parte del professionista stesso.
Alla stessa stregua i componenti il Collegio Sindacale devono procedere a tale controllo e darne atto nel verbale della riunione dell’organo di controllo, consigliando di indicare, ad esempio nel caso di spacci aziendali, che il versamento delle somme superiori alla soglia deriva da incassi di corrispettivi realizzati, appunto, nello spaccio aziendale.
Tutto ciò presuppone, come previsto dal decreto, un’adeguata formazione del personale dello studio, in modo che eventuali presunte violazioni alla normativa vengano sottoposte all’attenzione del professionista che sarà l’unico a decidere se effettuare la segnalazione in argomento, sotto la propria unica responsabilità.
Come si effettua la segnalazione
Non risulta che esistano moduli o modelli predisposti per la segnalazione in argomento, quindi sarà sufficiente che il professionista invii una comunicazione nella quale indicherà che, ad esempio “nel riscontro degli estratti conto bancari ai fini della redazione della contabilità ordinaria della società XY, con sede legale in ………….. codice fiscale n. ……… ho riscontrato un versamento di denaro contante dell’importo di €. 4.500 superiore quindi alla soglia per i pagamenti in contanti prevista dall’articolo 49 del D.lgs. 231/2007 e della quale, considerata la tipologia di attività esercitata dal cliente e l’operazione relativa, ho ragione di ritenere che tale operazione possa essere stata effettuata in violazione del citato articolo. Tanto si segnala ai fini degli obblighi a carico del sottoscritto e previsti dal citato D.lgs.”.
Il comma 4 bis dell’art. 2 del D.L. 138/2011 prevede che a decorrere dal 1° settembre 2011 le sanzioni in materia sono applicate attraverso gli Uffici Territoriali del Ministero dell’Economia e delle Finanze; con Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 17/11/2011, pubblicato sulla G.U. 29/11/2011 n. 278 è stato disposto che la competenza in materia spetti unicamente alle Ragionerie Territoriali dello Stato secondo gli ambiti territoriali indicati nell’allegato 1 al citato D.M.
Successivamente è stato emanato il D.M. 3 settembre 2015 – pubblicato sulla G.U. del 26/1/2016 n. 20 – e nella circolare n. 3 del 18/02/2016 il MEF ha esplicitamente indicato che:
In materia di procedimenti amministrativi sanzionatori per violazione delle disposizioni antiriciclaggio, di cui agli articoli 49, 50 e 51 del D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231, è confermato, all’articolo 6, quanto previsto dal DM 17 novembre 2011, recante, in allegato, l’individuazione delle Ragionerie territoriali dello Stato ed i rispettivi ambiti di competenza.
Il testo dell’art. 51 fa riferimento anche alla “immediata comunicazione della infrazione anche alla Guardia di Finanza la quale, ove ravvisi l’utilizzabilita’ di elementi ai fini dell’attivita’ di accertamento, ne da’ tempestiva comunicazione all’Agenzia delle Entrate”: si reputa che tale indicazione debba essere interpretata come segue:
il professionista > invia la segnalazione alla Ragioneria Territoriale dello Stato
la Ragioneria Territoriale > invia la segnalazione alla Guardia di Finanza
la Guardia di Finanza se ravvisa che la segnalazione può essere utilizzata per un accertamento fiscale > invia la segnalazione all’Agenzia delle Entrate
Sanzioni a carico del professionista per l’omessa segnalazione
L’articolo 63 c. 5 del D.lgs. prevede una sanzione amministrativa nel caso di omessa segnalazione di operazioni in contanti da un minimo di €. 3.000 ad un massimo di €. 15.000.
Sulla fase del procedimento sanzionatorio in materia di transazioni in contanti si consulti la Circolare 16/1/2012 del Mef.
Fonte: http://www.studiofranco.eu