04 Nov Assirevi pubblica la lista di controllo dei principi di redazione del bilancio d'esercizio e consolidato alla luce delle novità dei principi contabili nazionali OIC
<br>Assirevi ha pubblicato sul suo sito internet (nella sezione “Checklist” del sito www.assirevi.it) la lista di controllo relativa ai principi di redazione del bilancio d’esercizio e consolidato delle imprese industriali, commerciali e di servizi secondo la versione definitiva dei Principi Contabili Nazionali (aggiornati a seguito del processo di consultazione avviato nell’aprile del 2016 e resosi necessario alla luce della rilevanza delle novità introdotte dal D.Lgs. 139/2015, che ha modificato la disciplina del Codice Civile in materia di bilancio d’esercizio e di bilancio consolidato delle società commerciali).
Le principali novità contenute nella lista di controllo di Assirevi, conseguenti all’applicazione dei nuovi OIC, possono essere sintetizzate nei punti seguenti:
iscrizione in bilancio degli strumenti derivati a fair value (OIC 32)
Con il nuovo OIC 32, tutti i derivati devono essere iscritti in bilancio a fair value e le variazioni di fair value devono essere imputate a conto economico o a patrimonio netto a seconda che si tratti di derivati di negoziazione o di copertura e, in questo secondo caso, a seconda che la copertura riguardi attività o passività iscritte in bilancio (iscrizione a conto economico) oppure flussi futuri (iscrizione a patrimonio netto).
adozione del criterio del costo ammortizzato per l’iscrizione dei crediti, debiti e titoli
Il Decreto stabilisce che i crediti e i debiti siano iscritti al costo ammortizzato, ovvero al valore in cui l’attività/passività è stata misurata al momento della rilevazione iniziale al netto dei rimborsi di capitale, aumentato/diminuito dell’ammortamento complessivo utilizzando il criterio dell’interesse effettivo su qualsiasi differenza tra il valore iniziale e quello a scadenza e dedotta qualsiasi riduzione a seguito di una riduzione di valore o di irrecuperabilità.
eliminazione dall’attivo patrimoniale delle spese di ricerca e pubblicità
Per le società che avevano iscritto costi di ricerca e pubblicità nell’attivo e che, in applicazione del nuovo principio contabile, devono rimuoverli dal bilancio è previsto che l’eliminazione venga effettuata in contropartita alle riserve di patrimonio netto.
eliminazione della modalità di rilevazione dei dividendi in base al principio della maturazione (OIC21)
I nuovi OIC non prevedono più la possibilità di rilevare, nel bilancio della controllante, i dividendi nello stesso esercizio in cui maturano, possibilità concessa dalla precedente versione dell’OIC 21 a condizione che vi fosse il controllo e che le date di approvazione dei bilanci delle due società fossero compatibili con l’esigenza di consentire la rilevazione dei dividendi solo quando vi era certezza.
iscrizione delle azioni proprie a riduzione del patrimonio netto
obbligo di redazione del rendiconto finanziario
Il nuovo art. 2423 Cod. Civ. stabilisce che il bilancio è costituito da stato patrimoniale, conto economico, rendiconto finanziario e nota integrativa. La redazione del rendiconto finanziario era peraltro raccomandata anche dal precedente set di principi contabili.
eliminazione delle voci relative ai proventi e oneri straordinari del conto economico
L’eliminazione delle voci relative ai proventi e oneri straordinari del conto economico comporta la riesposizione delle voci straordinarie nelle voci più appropriate del conto economico in base alla natura dell’onere o del provento. Le voci maggiormente interessate a tale riclassifica dovrebbero essere la voce altri ricavi e proventi e la voce oneri diversi di gestione. E’ comunque prevista l’indicazione in nota integrativa circa “l’importo e la natura dei singoli elementi di ricavo o di costo di entità o incidenza eccezionali” in modo da consentire al lettore del bilancio di apprezzare il risultato economico privo di elementi che, per l’eccezionalità della loro entità o della loro incidenza sul risultato d’esercizio, non sono ripetibili nel tempo.