I chiarimenti dell’Agenzia Entrate sulle nuove regole in tema di Split Payment: l’ambito oggettivo

Con la Circolare n. 27/E del 7 novembre 2017 l’Agenzia Entrate ha fornito chiarimenti in merito alla disciplina della scissione dei pagamenti di cui all’art. 17-ter del DPR 633/1972.

L’art. 1 del DL 24 aprile 2017, n. 50 ha modificato la disciplina del cosiddetto “Split Payment” con effetti a partire dal 1° luglio 2017.

Per definire le modalità di applicazione della nuova disciplina si sono susseguiti nei mesi diversi decreti: il DM del 27 giugno 2017 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 151 il 30 giugno 2017), il DM del 13 luglio 2017 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 171 il 24 luglio 2017); il quadro normativo è stato infine ulteriormente modificato dal DL 148 del 16 ottobre 2017, ma in questo ultimo caso con effetti a partire dal 1° gennaio 2018.

Sotto un profilo oggettivo una novità è rappresentata dall’ampliamento dell’applicazione della disciplina ai compensi per prestazioni di servizi assoggettati a ritenute alla fonte a titolo di acconto o d’imposta sul reddito; dal 1° luglio 2017 lo Split Payment si applica anche ai compensi dei professionisti.

La Circolare precisa che nel caso in cui un soggetto operi secondo il criterio della liquidazione IVA “per cassa”, il predetto criterio non operi in presenza dei presupposti per l’applicazione dello Split Payment, in quanto attesa la finalità antifrode, la scissione dei pagamenti costituisce la regola prioritaria.

Sono invece esclusi dall’ambito applicativo della scissione dei pagamenti gli acquisti rientranti nella fattispecie del cosiddetto “Reverse Charge”, in cui la PA è soggetto passivo acquirente di beni o servizi destinati alla sfera commerciale.

La scissione dei pagamenti non si applica anche alle operazioni effettuate da fornitori nell’abito di regimi IVA “speciali”; si citano ad esempio i regimi monofoase ex art. 74 DPR 633/72, il regime del margine ex art. 36 DL 41/1995, il regime speciale delle agenzie di viaggio.

Si ricorda infine che il meccanismo della scissione dei pagamenti non trova altresì applicazione nei casi in cui il soggetto passivo acquirente intende avvalersi della disciplina prevista dall’art. 8, comma 1, lettera c) PR 633/1972 (le cosiddette “lettere d’intento”).