20 Nov VIETATA LA COMPENSAZIONE CON CREDITI NEI CASI DI "ACCOLLO FISCALE"
L’Agenzia Entrate, tramite la Risoluzione n. 140 del 15 novembre, ha reso noto che è vietato il pagamento di debiti a seguito del cosiddetto “accollo fiscale” tramite compensazione con crediti d’imposta; la compensazione infatti deve avvenire unicamente tra i medesimi soggetti.
L’agenzia Entrate ha specificato che, a seguito dell’obiettiva incertezza della norma, non saranno puniti i pagamenti effettuati con compensazione anteriori alla data della Risoluzione in commento.
In futuro, sotto il profilo sanzionatorio, l’accollato sarà punibile per omesso versamento di tributi (art. 13, comma 1 D. Lgs 471/97), l’accollante, potrà invece essere sanzionato per “compensazione indebita”.
Fonte: http://www.agenziaentrate.gov.it