l’esclusione della rettifica della base imponibile IVA in caso di procedura concorsuale è contraria al principio di neutralità dell’IVA

La Corte di Giustizia UE, con sentenza del 23 novembre 2017, ha stabilito che non è conforme al diritto dell’Unione la direttiva IVA nazionale, secondo cui, a fronte del mancato pagamento di una prestazione o cessione, la possibilità di emettere nota di variazione da parte del fornitore è subordinata al verificarsi dell’infruttuosità di una procedura concorsuale, la cui durata media supera i 10 anni.

L’Amministrazione finanziaria ha interpretato “infruttuosità” non quale mera pendenza della procedura. Ad esempio per la procedura fallimentare, per emettere la nota di credito, occorrerebbe attendere la pubblicazione del decreto con il quale il Giudice delegato ha approvato il piano di riparto, o ancora più prudentemente il decorso del termine entro cui i creditori possono proporre osservazioni al piano di riparto.

Il fornitore italiano deve quindi versare l’IVA senza però averla riscossa dal cliente. I soggetti passivi italiani hanno uno svantaggio in termini di liquidità rispetto ai soggetti passivi IVA di altra stati membri dell’Unione, e ciò, ha stabilito la Corte, risulta essere contrario alle norme UE in materia d’IVA.