il tirocinio pregresso non ha valore

Nel vigente quadro normativo, non è possibile prevedere il riconoscimento di periodi di pratica svolta prima dell’iscrizione al registro dei revisori legali.

E’ questa la risposta fornita in Commissione VI Finanze della Camera il 9 novembre 2017 all’interrogazione n. 5-12583, dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, tramite il suo Vice Ministro.

L’articolo 10 del decreto ministeriale n. 146 del 25 giugno 2012 – recante il Regolamento riguardante il tirocinio per l’esercizio dell’attività di revisione legale, in applicazione dell’articolo 3 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, recante attuazione della direttiva 2006/43/CE relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati – stabilisce che «il tirocinio ha durata di tre anni e decorre dalla data di ricezione della domanda di iscrizione nel registro».


Tale previsione traduce, senza margini di discrezionalità, una precisa disposizione della direttiva europea di riferimento: il revisore non è tale se non ha maturato una esperienza teorico pratica di tre anni prima dell’esame.

Con l’adozione di detta disciplina si è dovuto contestualmente abrogare l’articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica, n. 99 del 1998, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica n. 233 del 2000, il quale consentiva, all’atto dell’iscrizione, su proposta della Commissione centrale per i revisori contabili, il riconoscimento di un periodo di tirocinio, seppure svolto anteriormente all’iscrizione stessa.

Con la completa delineazione del vigente regime non è possibile, quindi, prevedere il riconoscimento di periodi di pratica svolti, in difetto della anteriore e formale iscrizione nel relativo registro.

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