Agevolazioni prima casa possibili in caso di accorpamento immobili: i chiarimenti delle Entrate

Con la Risoluzione n. 154/E del 19 dicembre l’Agenzia delle Entrate, a seguito di un’istanza di interpello, si è trovata a chiarire in merito alla possibilità di usufruire delle agevolazioni “prima casa” in caso di acquisto di un nuovo immobile da accorpare ad altri precedenti posseduti.

Nel documento le Entrate ricordano inizialmente che le condizioni necessarie per la fruizione dell’agevolazione sono dettate dalla nota II-bis posta in calce all’articolo 1 della Tariffa, parte prima, allegata al TUR, e sono riconosciute, tra l’altro, per gli atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di abitazioni, ad eccezione di quelle di categoria catastale A1, A8 e A9. Costituiscono, dunque, condizioni ostative alla fruizione dei benefici “prima casa” la titolarità di altra casa di abitazione nello stesso comune del nuovo acquisto, ovvero acquistata con le agevolazioni, indipendentemente dal luogo in cui essa è posta.

Nella Risoluzione recentemente pubblicata l’Agenzia Entrate precisa che è possibile fruire delle agevolazioni “prima casa” per l’acquisto del nuovo immobile a condizione che si proceda alla fusione delle tre unità immobiliari e che l’abitazione risultante dalla fusione non rientri nelle categorie A/1, A/8 o A/9.