08 Gen La compensazione del credito IVA dal 1 gennaio 2018
<br>Il credito IVA maturato al 31 dicembre 2017 può essere utilizzato in compensazione con altre imposte e contributi (compensazione “orizzontale” o “esterna”), già a decorrere dalla scadenza del 16 gennaio 2018 (codice tributo 6099 – anno di riferimento 2017), ma solo fino al limite massimo di 5.000 euro.
Da quest’anno l’eventuale credito eccedente i 5.000 euro potrà invece essere utilizzato a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione annuale IVA ma soltanto se la dichiarazione IVA annuale riporterà il visto di conformità rilasciato da un professionista abilitato. In alternativa all’apposizione del visto di conformità è possibile far sottoscrivere la dichiarazione dall’organo incaricato ad effettuare il controllo contabile, il limite è elevato a 50.000 euro per le start-up innovative.
Quest’anno la dichiarazione IVA può essere presentata dal 1° febbraio 2018 fino al 30 aprile 2018.
Ai sensi delle novità introdotte dal Decreto Legge 50/2017, in tutti i casi di utilizzo a compensazione del credito IVA, il pagamento di ogni singolo modello F24 dovrà avvenire esclusivamente con modalità telematiche (Fisconline/Entratel) e non è più consentito l’utilizzo dell’home banking.
La trasmissione telematica delle deleghe di pagamento recanti compensazioni di crediti IVA che superano l’importo annuo di 5.000 euro può essere effettuata non prima che siano trascorsi dieci giorni dalla presentazione della dichiarazione o dell’istanza da cui il credito emerge, indipendentemente dalla data di addebito indicata.
La Legge di Bilancio 2018 ha introdotto la possibilità che il pagamento del modello F24 in compensazione venga sospeso, per un massimo di 30 giorni, in presenza di profili di rischio, al fine di controllare l’utilizzo del credito. La delega è eseguita se, all’esito del controllo, il credito risulta correttamente utilizzato oppure una volta “decorsi trenta giorni dalla data di presentazione delle delega di pagamento”.
Per chi avesse maturato nel 2016 un credito IVA compensabile, non interamente utilizzato in compensazione nel corso del 2017, potrà proseguirne l’utilizzo (codice tributo 6099 – anno 2016) fino a quando non sarà presentata la dichiarazione annuale IVA per il 2017, all’interno della quale il credito dell’anno precedente sarà’, per così dire, “rigenerato” andandosi a sommare al credito IVA maturato nel 2016.
Ricordiamo, sempre in tema di compensazioni, che dal 2011 sono operative le disposizioni contenute nell’art. 31 del D.L. n. 78/2010, che ha previsto:
da un lato il divieto di utilizzare in compensazione i crediti erariali in presenza di debiti superiori a 1.500 euro per i quali sia scaduto il termine di pagamento (pena l’applicazione di una sanzione del 50% dell’importo indebitamente compensato),
e, dall’altro, la possibilità di pagare, anche in parte, i ruoli erariali tramite compensazione.
Si precisa anche che la disciplina sulla compensazione dei crediti IVA sopra illustrata riguarda soltanto la compensazione “orizzontale” o “esterna” dei crediti IVA, e non anche la compensazione cosiddetta “verticale” o “interna”, ossia la compensazione dei predetti crediti con l’IVA dovuta a titolo di acconto, di saldo o di versamento periodico.
Il decreto fiscale collegato alla legge di Bilancio 2017, convertito in legge n. 225/2016 ha innalzato da 15.000 a 30.000 euro l’ammontare di eccedenza IVA a credito che può essere richiesta a rimborso senza la necessità di prestare la garanzia o l’asseverazione. L’innalzamento del limite non però riguardato l’ipotesi della compensazione ma solo quella del rimborso.
Qui il link all’articolo riferito alla compensazione del credito IVA dal 1° gennaio 2017.