L’applicazione dell’IVA ai beni significativi

Le opere di manutenzione ordinaria e straordinaria su immobili a destinazione abitativa godono dell’aliquota IVA ridotta al 10%.

La Legge di Bilancio 2018, confermando i vari chiarimenti forniti dall’Agenzia Entrate negli anni 2015 e 2016, ha stabilito che, ai fini dell’individuazione dei beni significativi di una fornitura per lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, occorre fare riferimento all’accordo contrattuale stipulato tra i contraenti.

La fattura emessa dal prestatore che effettua l’intervento deve riportare il servizio oggetto della prestazione ma anche i beni di valore significativo che sono forniti nell’ambito dell’intervento stesso.

I beni di importo significativo sono individuati in:

  • ascensori e montacarichi;
  • infissi interni ed eterni;
  • caldaie;
  • videocitofoni;
  • apparecchiature di condizionamento e riciclo dell’aria;
  • sanitarie e rubinetterie da bagno;
  • impianti di sicurezza.

Il valore dei beni significativi deve risultare dall’accordo contrattuale stipulato e non può essere inferiore al prezzo d’acquisto dei beni stessi.

Ai beni significativi è applicabile l’aliquota IVA del 10% solo sulla parte che corrisponde al corrispettivo totale al netto dei beni significativi, ossia sulla fornitura di altri beni non significativi e sulla manodopera; sull’eventuale parte residua del valore dei beni significativi si applica invece l’aliquota IVA dei beni stessi.

 

Ad esempio:

Valore del contratto: 10.000 euro

Valore bene significativo: 7.000 euro

Valore manodopera e beni non significativi: 3.000 euro

 

IVA 10% su manodopera e beni non significativi: 300 euro

IVA 10% su bene significativo (ma fino a concorrenza di quanto sopra): 300 euro

IVA 22% su importo residuo del bene significativo: 880 euro